CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 3596 del 24 febbraio 2016
ACCERTAMENTO FISCALE – RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA – ATTIVITA’ DI ODONTOTECNICO
motivazione apparente: da una parte afferma genericamente il valore probatorio della documentazione prodotta nel processo dal contribuente, e dall’altra non prende posizione sulle contestazioni avanzate sul punto dall’Amministrazione.
motivazione contraddittoria: da una parte afferma il valore probatorio della documentazione del contribuente senza però accogliere il ricorso, che viene accolto in base all’applicazione dei parametri.
RITENUTO IN FATTO
A seguito di verifica generale della Guardia di Finanza a carico di D.V.F., esercente attività di odontotecnico, corredata da accertamenti bancari autorizzati sul conto corrente bancario a lui intestato e su quello cointestato alla moglie, l’amministrazione finanziaria assegnava ai contribuente termine di giorni quindici, poi prorogato di ulteriori giorni dieci, per fornire la giustificazione dell’elenco di addebiti ed accrediti rilevati nei triennio 1998-2000.
A fronte di giustificazioni solo parziali, applicava la presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, punto 2, del D.P.R. n. 600/73 e notificava tre distinti avvisi di accertamento, recanti la rideterminazione del reddito di impresa ai sensi degli artt. 39, comma 2, D.P.R. cit. nonché 51, 52, 53 e 75, D.P.R. n. 917/86.
La C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto avverso tutti gli avvisi dal contribuente, che proponeva appello chiedendo in via principale la riforma della decisione ed in via subordinata la rideterminazione dell’imponibile accertato.
La C.T.R. della Campania accoglieva parzialmente l’appello, osservando che il contribuente in sede contenziosa “aveva esibito tutta la documentazione idonea alla ricostruzione del movimenti bancari con le dichiarazioni rese da terzi, nella qualità di intestatari o di firmatari degli assegni” e ritenendo comunque dovuto ogni sforzo per individuare la reale capacità contributiva del contribuente, il quale aveva evidenziato che, ove fosse stato applicato il metodo parametrico, l’Importo dei maggiori ricavi sarebbe stato pari a sole £ 12.537.000 per l’anno 1998, £ 15.000.000 per l’anno 1999 e £ 2.390.000 per l’anno 2000; importi conformemente ai quali la C.T.R. rideterminava perciò il reddito del contribuente.
Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 10.11.2008 e non notificata, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rilevare che con una serie di comunicazioni, l’ultima delle quali depositata in data 13.11.2013, l’Agenzia delle entrate ha dato atto che la controversia è stata definita con condono ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 per l’annualità di imposta 2000, in ordine alla quale ha perciò chiesto dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio, salva la sua prosecuzione per le due restanti annualità 1998 e 1999, in relazione alle quali può valere quanto segue.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 punto 2 DPR 600/73 in combinato disposto con l’art. 51 comma 2 DPR 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», formulando li seguente quesito di diritto: «Dica codesta Suprema Corte se, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello … (il quale ha ritenuto, In assenza di prova contraria fornita dal contribuente, superata la presunzione di cui all’art. 32 DPR 600/73) il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 prevede, per gli accertamenti nei confronti dei soggetti con obbligo di contabilità, di considerare direttamente come ricavi i prelevamenti e in genere consente di porre a base degli accertanti i dati e gli elementi risultanti dai conti. Disposizione che viene Interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che (…) non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme di pertinenza del cointestatario del conto, ma è necessario che egli fornisca, come avrebbe dovuto fare con riguardo alla fattispecie concreta, in esame, la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto».
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Esso muove da un erroneo presupposto di fatto, e cioè che il giudice d’appello abbia ritenuto superata la presunzione di cui alla norma indicata in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, quando dallo stesso tenore del quesito si evince chiaramente come la contestazione verta solo sul tipo di prova contraria da questi fornita; in altri termini, lo stesso quesito non configura una violazione di legge, bensì una questione di valutazione del materiale probatorio offerto.
3. Con il secondo mezzo viene denunciata la «insufficiente pronuncia su un fatto controverso e decisivo della controversia In relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», osservandosi, in sintesi, che «I giudici di appello … hanno emesso una sentenza motivata in modo insufficiente su un punto decisivo della controversia, non pronunciandosi circa le ragioni per cui hanno ritenuto attendibile e veritiera la dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente, le ragioni per cui non hanno reputato fondato l’accertamento operato dall’ufficio finanziario ed il metodo di calcolo utilizzato. Non hanno preso posizione sulle eccezioni analitiche contenute nell’atto di appello, che hanno condotto alla ricostruzione induttiva dei ricavi (…) In conclusione (…) sarebbe stato onere dei giudici verificare se la documentazione prodotta dal contribuente era idonea a superare la presunzione relativa prevista dall’art. 32 comma 1 punto 2 DPR 600/73. In altre parole, i giudici avrebbero dovuto verificare, esaminando la singola documentazione prodotta, alla luce dei rilievi formulati dall’ufficio, se il contribuente nella fattispecie in esame era stato in grado di vincere la presunzione relativa offrendo idonea prova contraria, volta a dimostrare la inesattezza della ricostruzione dei ricavi professionali operata dall’ufficio».
3.1. Il motivo merita accoglimento.
3.2, Invero, sebbene l’amministrazione finanziaria avesse puntualmente dedotto, nella memoria difensiva d’appello, una serie di circostanziate contestazioni sulla attendibilità della documentazione prodotta dal contribuente (tutte trascritte in ricorso, segnatamente alle pagine 15-17, in ossequio ai principio di autosufficienza), il Collegio regionale si è limitato a rilevare sui punto, del tutto genericamente, che il contribuente “in sede contenziosa ha esibito tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei movimenti bancari con le dichiarazioni rese da terzi, nella qualità di intestatari o di firmatari degli assegni”, senza prendere In esame, come sarebbe stato necessario, le specifiche contestazioni di parte appellata. La censura di insufficienza motivazionale appare dunque fondata, e merita di essere emendata in sede di rinvio.
4. Anche il ricorso incidentale prospetta un vizio motivazionale della sentenza impugnata, per «contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, punto 5, c.p.c.», rappresentando che il giudice d’appello, dopo aver affermato che il contribuente avrebbe pienamente assolto in sede contenziosa ogni onere probatorio documentale, non ne ha tratto la logica conclusione dell’accoglimento integrale dell’appello, che ha infatti accolto solo parzialmente, rideterminando il reddito secondo il metodo parametrico evocato peraltro dallo stesso contribuente, ai sensi dell’art. 3, commi 181 e 184, della legge n. 549/95.
4.1. Anche in questo caso la contraddittorietà della motivazione è evidente, in quanto, ove l’onere probatorio gravante sul contribuente, ai fini del superamento della presunzione legale di cui all’art. 32 più volte citato, fosse stato effettivamente assolto in modo compiuto – ciò che peraltro è stato contestato con il secondo motivo del ricorso principale, ritenuto meritevole di accoglimento – non vi sarebbe stato coerentemente spazio per l’applicazione del metodo parametrico.
5. La causa va dunque nuovamente rimessa al giudice d’appello, in diversa composizione, affinché siano sciolti i rilevati nodi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle annualità 1998 e 1999, ferma destando la cessazione della materia del contendere per l’annualità 2000.
P.Q.M.
Rigettato il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, accoglie altresì il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, limitatamente alle annualità 1998 e 1999, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
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