CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 372 del 13 gennaio 2016
IMPOSTA PATRIMONIALE – RIMBORSO – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – PROVA – RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA POSTALE SEMPLICE – SUFFICIENTE
Svolgimento del processo
La contribuente (…) spa propone ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, avverso la sentenza n. 33/14/09 della CTR della Lombardia, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, fu respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto il rimborso del credito d’imposta patrimoniale, di cui alla dichiarazione mod. 760/98, per l’anno 1997.
La CTR, in particolare, affermava che non risultava in atti la prova della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, che costituiva il presupposto del credito d’imposta richiesto.
E ciò in quanto, a fronte della certezza che la dichiarazione non risultava pervenuta all’Amministrazione e del riscontro oggettivo dell’incompleto, e dunque irregolare, indirizzo apposto sulla ricevuta della raccomandata , quest’ultima, non poteva ritenersi idonea a provare la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 760/98 da parte della contribuente.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La contribuente ha depositato memorie ex art. 378 Cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione dell’art. 12 commi 2 e 3 Dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto l’inidoneità della ricevuta della raccomandata prodotta in giudizio, al fine di ritenere provata la presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 760 relativa al 1997.
Con il secondo motivo si denunzia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5) cpc, in quanto la CTR aveva affermato l’inidoneità della ricevuta prodotta dalla contribuente, in cui era unicamente indicato il destinatario. Ministero delle Finanze, ritenendo che tale indicazione era insufficiente per la mancata indicazione della sede del Ministero, notoriamente in Roma.
Con il terzo motivo si denunzia il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 12 commi 2 e 3 Dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, lamentando, da un lato che la CTR abbia affermato la mancata ricezione della raccomandata sulla base delle sole risultanze dell’anagrafe tributaria, e dall’altro che, pur in presenza della ricevuta prodotta, abbia invertito l’onere della prova, omettendo di considerare che, una volta che il contribuente abbia prodotto la ricevuta di spedizione l’Amministrazione può soltanto dimostrare , per vincere la presunzione, che la raccomandata non conteneva la dichiarazione o che la raccomandata in questione non le era mai stata consegnata per causa non imputabile alla stessa Amministrazione o al servizio postale.
I motivi di ricorso, che in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati sono fondati.
L’art. 12 Dpr 600/73 richiede, infatti, la semplice spedizione della dichiarazione dei redditi mediante raccomandata e ricollega l’avvenuta presentazione della dichiarazione alla ricevuta postale di spedizione e non anche alla ricezione del relativo plico, non essendo richiesto l’inoltro con avviso di ricevimento.
Stante, dunque, la presunzione di normale recapito a cura del servizio postale (Cass. n. 22133 del 2004), laddove, come nel caso di specie, venga prodotta la ricevuta di spedizione, spetta alla parte pubblica dimostrare il mancato recapito, per causa imputabile al mittente, attraverso opportune ricerche anche postali, non essendo sufficiente il dato della mera assenza della dichiarazione nella banca dati dell’anagrafe tributaria (Cass. 4849/1997).
Quanto poi al contenuto della ricevuta prodotta dalla contribuente, in assenza di diverse contestazioni, appare irrilevante la circostanza, cui invece la CTR ha attribuito valenza decisiva, che nella ricevuta prodotta, comunque contenente il timbro del l’ufficio postale, fosse unicamente indicato il destinatario della raccomandata, Ministero delle Finanze, senza specificare la sede dello stesso, notoriamente in Roma.
Tale omissione non appare, di per sé, idonea ad inficiare l’efficacia probatoria della ricevuta in atti e non può dunque ritenersi tale da superare la presunzione semplice di regolare invio della raccomandata posta dall’art. 12 Dpr 600/73 e dal Dm 24/3/1998.
La sentenza della CTR che ha affermato, in limine, la mancata prova della regolare presentazione della dichiarazione, omettendo di considerare che l’art. 12 Dpr 600/73 ricollega l’avvenuta presentazione della dichiarazione alla ricevuta postale di spedizione, va dunque cassata con rinvio innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
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