CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 3791 del 26 febbraio 2016 – la mancata esibizione in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione della inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione medesima purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancanza ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco