CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 381 del 13 gennaio 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – VIZIO DI SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – ART. 42, CO. 3 DEL DPR N. 600/73 – ECCEZIONE SIN DAL PRIMO GRADO DI GIUDZIO – NECESSITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 31/08/2013 depositata il 29 novembre 2013, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-Sassari aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari e dichiarato la nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei redditi ed IVA per l’anno 2005.
La contribuente si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata affronta il tema della sottoscrizione degli atti impositivi dichiarandoli nulli in quanto:
nell’accertamento notificato all’appellante è riportata solamente la firma del “Capo Ufficio Controlli” nella persona del funzionario “C.C.” con l’espressa dicitura “firma su delega del Direttore Provinciale P.P.”, senza comunque che l’avviso suddetto sia stato notificato unitamente alla delega e senza provare che il funzionario che ha sottoscritto sia un impiegato della carriera direttiva ex art. 42 DPR 600/73.
La Commissione, dopo attenta valutazione, ha dunque ritenuto che detto motivo di appello, seppur presentandosi come “nuovo” in quanto mai proposto nella fase del primo grado di giudizio, debba essere affrontato -e valutato positivamente- in quanto affronta la questione di una nullità insanabile che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e che la stessa possa essere quindi eccepita anche per la prima volta in appello ex art. 57 2° comma dpr 546/1992.
Tale pronuncia si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
“Alla sanzione della nullità” comminata dall’art. 42, comma 3, Dpr n. 600/1973 all’avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni e della motivazione di cui al precedente comma 2, o ad al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta dal contribuente, al pari delle altre norme che prevedono analoghe ipotesi di nullità degli atti tributari nelle diverse discipline d’imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di nullità” dell’atto amministrativo che hanno trovato riconoscimento positivo nell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e sistemazione processuale nell’art. 31, comma 4, del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (CPA) nell’autonoma azione di accertamento della nullità sottoposta a termine di decadenza, e nella attribuzione dei potere di rilevazione “ex officio” da parte del Giudice amministrativo atteso che l’ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo con il quale è in rapporto di species ad genus”, potendo pertanto trovare applicazione le norme generali sugli atti del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che disciplinano gli atti del procedimento impositivo, ostando alla generale estensione del regime normativo di diritto amministrativo, la scelta operata dal Legislatore, nella sua piena discrezionalità politica di ricomprendere nella categoria unitaria della “nullità tributaria” indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell’atto tributario, riconducendoli, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidita-annullabilità, dovendo essere gli stessi tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 D.lgs. n. 546/1992, in difetto del quale il provvedimento tributario – pure se l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta. Consegue che si pone in oggettivo conflitto con il sistema normativo tributario l’affermazione secondo cui, in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto impositivo affetto da “nullità”, tale vizio possa comunque essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell’atto consequenziale, ovvero che, emergendo il vizio degli stessi atti processuali, possa comunque, essere rilevato di potere” (cfr. la sentenza n. 18488 del 18 settembre 2015).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.
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