CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4145 del 2 marzo 2016
TRIBUTI – IVA – RIMBORSO DEL CREDITO ESPOSTO IN DICHIARAZIONE – PRESCRIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RESTITUZIONE – TERMINE ORDINARIO DECENNALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. A., nella qualità di legale rappresentante di C. di A. M. e C. s.n.c., impugnò il diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 1999, motivato sulla base della tardiva presentazione oltre il termine biennale di cui all’art. 21 d.leg. n. 546/1992. Dedusse la contribuente che l’imposta chiesta a rimborso era stata riportata nella dichiarazione del 2000, ove era stato esposto il credito IVA e si dichiarava la cessazione dell’attività, e che l’istanza di rimborso era stata presentata il 15 giugno 2006, entro il termine decennale di prescrizione. La CTP accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che reputò che, in mancanza di una specifica disciplina in materia di IVA, e riferendosi la norma di cui all’art. 21 d. leg. n. 546/1992 solo all’ipotesi della restituzione, trovasse applicazione la prescrizione decennale.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura si denuncia la violazione dell’art. 21, comma 2, d. leg. n. 546/1992 e dell’art. 30, comma 1, d.p.r. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che il contribuente può esercitare il proprio diritto al rimborso entro due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale.
Il motivo è infondato. Costituisce ormai indirizzo prevalente di questa Corte quello secondo cui la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cc. (da ultimo Cass. 12 settembre 2012, n. 15229; 30 settembre 2011, n. 20039).
Tale indirizzo è stato contraddetto da isolate pronunzie di questa Corte, secondo cui, soltanto una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico di cui all’art. 30 d.p.r. n. 633/1972, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall’art. 21 d. leg. n. 546/1992 (ad esempio Cass. 16 settembre 2011, n. 18920). Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo ormai maggioritario, da ultimo affermato da Cass. 1 ottobre 2014, n. 20678, in quanto coerente sia al principio secondo cui, consolidatosi il credito d’imposta nella denuncia dei redditi all’esito del controllo dell’Amministrazione finanziaria, quest’ultima è tenuta al rimborso, sia alla Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità. Come precisato da Cass. n. 15229 del 2012, l’orientamento minoritario si rifà peraltro a quel filone interpretativo di questa Corte (Cass. n. 21053 del 2005) che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limita però a configurare l’adempimento in questione quale mera condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pone affatto quale “condicio sine qua non” del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta (così in motivazione Cass. n. 20039 del 2011). Infine è stato pure affermato che ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale possa rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà ancorché non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale (Cass. 16 maggio 2012, n. 7684).
Una volta, quindi, che il credito, come nel caso di specie, sia stato indicato nella dichiarazione, l’istanza di rimborso resta soggetta al termine decennale di prescrizione.
Nulla per le spese in mancanza di partecipazione al procedimento della controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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