CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 4279 del 4 marzo 21016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SANZIONI DISCIPLINARI – PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE – COMPLESSITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO – ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’ DELL’ADDEBITO MOSSO AL DIPENDENTE – VALIDITA’ DELLE GIUSTIFICAZIONI FORNITE
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma con sentenza del 16.4.2008 dichiarava la legittimità del provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni quattro del 15.4.2002 del dipendente delle Poste S.R. e rigettava le domanda proposte dalle Poste e dal S. di risarcimento del danno. La Corte di appello con sentenza del 20.2.2012 accoglieva in parte gli appelli delle parti e dichiarava l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al S. e condannava quest’ultimo al risarcimento del danno in favore delle Poste liquidato in euro 8.470,00 oltre interessi legali. La Corte territoriale osservava che era stata contestata al S., quadro presso un Ufficio postale, di avere seguito un’operazione di versamento di lire 25.000.000, ma di non avere apposto il denaro immediatamente nel cassetto, ma invece di essersi attivato per fornire degli stampati ad altro cliente, per cui tornato alla postazione di lavoro il cliente non era più in sala e una parte del versamento (L. 16.400.000) era scomparsa dal piano di appoggio del bancone: per tale condotta era stata applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 4 gg. Per la Corte di appello la contestazione era tardiva in quanto proposta dopo 7 mesi dal fatto e pertanto l’ingiustificabile ritardo comportava l’illegittimità della sanzione. Circa, invece, la riproposta domanda di risarcimento del danno da parte delle Poste la stessa appariva fondata in quanto il comportamento tenuto dal lavoratore violava i doveri essenziali di diligenza, posto che la somma era stata lasciata incustodita per giunta da parte di un lavoratore con qualifica di quadro e quindi ben consapevole delle cautele e degli obblighi inerenti alla riscossione di una somma. Ininfluente era la circostanza dell’assenza di una linea gialla di cortesia e l’assenza del cassetto di sicurezza nella postazione occupata, visto che comunque il S. non avrebbe mai dovuta lasciare la somma incustodita. Pertanto sussistevano i presupposti per il chiesto risarcimento in favore delle Poste. Infondata era la domanda risarcitoria del S. (in relazione all’indagine ispettiva) in quanto era diritto del datore di lavoro accertare eventuali illeciti disciplinari e no era emerso che l’ispezione fosse stata condotta in modo indebito.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le Poste con un motivo; resiste controparte con controricorso che ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi cui resiste Poste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il motivo proposto le Poste lamentano l’erronea motivazione circa un fatto decisivo della controversia in ordine al rispetto del principio di immediatezza della contestazione. La Corte di appello aveva omesso di considerare che sui fatti si era svolto un accertamento ispettivo che era stato comunicato il 15.2.2002 alla Filiale di Roma Est (che ne aveva preso conoscenza il 18.2.2002) per l’avvio del procedimento disciplinare; il 1.3.2002 vi era stata la contestazione disciplinare. Pertanto il principio di immediatezza era stato rispettato con riferimento al momento in cui l’organo deputato a promuovere il procedimento disciplinare era venuto a conoscenza della ricostruzione ispettiva dei fatti.
Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio di immediatezza vada inteso in senso relativo, tenuto conto anche dei tempi occorrenti per accertare la condotta del lavoratore e dell’eventuale complessità della struttura aziendale (Cass. n. 6903/1994; Cass. n. 4790/2000; Cass. n. 6348/2000; Cass. n. 9253/2001 e moltissime altre). Nel caso in esame la struttura organizzativa è certamente complessa e contempla anche un Servizio ispettivo diverso dall’organo cui è deputato a promuovere, sulla base delle indicazioni del primo, il procedimento disciplinare. Pertanto applicandosi l’orientamento di cui sopra la contestazione non appare certamente tardiva in quanto intervenuta pochi giorni dopo che l’organo titolare del potere disciplinare ha avuto conoscenza degli investimenti ispettivi. L’affissione del codice disciplinare- dato e non concesso che essa fosse necessaria con riferimento all’illecito in discorso, consistente in un comportamento mascoscopicamente negligente- è stata incensurabilmente accertata dalla Corte di appello (vedi la sentenza impugnata, pag. 2).
Con il primo motivo del ricorso incidentale si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 c.c., dell’art. 2086 e del d.lgs n. 626/94, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La postazione ove operava il S. era priva di quanto necessario al lavoratore per operare in sicurezza. La somma non era rimasta incustodita ed accessibile al pubblico perché si trovava dietro ad un vetro blindato all’interno dell’Ufficio.
Il motivo appare infondato in quanto è stata contestata (ed accertata) da parte del ricorrente in via incidentale la violazione dei più elementari doveri di diligenza posto che, pur avendo ricevuto una somma di una certa consistenza per l’incasso, si era occupato di altre richieste di clienti lasciando la detta somma incustodita. Appare evidente che questa grave omissione (che concerne quella minima diligenza che deve tenere una persona che custodisce una ingente somma di denaro) abbia poco a che fare con l’eventuale carenza nell’organizzazione del sistema di sicurezza della postazione, visto che se il S. non si fosse allontanato senza sorvegliare la somma, questa (in parte) non sarebbe certamente sparita. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure, oltre che di merito, appaiono non pertinenti.
Con il secondo motivo si allega l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. e 2059 c.c. La postazione era priva di elementari sistemi di sicurezza; il S. aveva chiesto un risarcimento del danno per tali violazioni.
Il motivo appare inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte di appello ha ricordato che il S. aveva richiesto in appello anche il risarcimento del danno cagionatogli dalla indagine ispettiva e dall’attribuzione di un fatto criminoso” e ha ritenuto che era diritto del datore di lavoro verificare il comportamento del lavoratore e che non vi era alcuna prova che l’ispezione avesse travalicato i limiti di una corretta acquisizione degli elementi relativi ai fatti per cui è processo. Parte ricorrente in via incidentale allega che il risarcimento richiesto invece riguardava altri profili, in particolare il danno alla salute per avere operato in una postazione non dotata di idonei sistemi di sicurezza ma non riproduce o ricostruisce esattamente i termini con cui aveva posto la questione in appello sicché il motivo è generico e non rispettoso di quanto previsto all’art. 366 n. 6 c.p.c.
Pertanto, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso principale, rigettato l’incidentale; va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio ,anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. La Corte ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. La Corte ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.