CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4408 del 7 marzo 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – AMMISSIONE AL PASSIVO – DICHIARAZIONI TARDIVE – TERMINE – SOSPENSIONE FERIALE – APPLICABILITÀ – FONDAMENTO
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:
“1. – Il Tribunale di Como ha respinto l’opposizione di Equitalia Nord s.p.a. allo stato passivo del fallimento della F. GMI s.r.l., nel quale il Giudice Delegato non aveva incluso il credito della opponente, insinuato tardivamente, sul rilievo della intervenuta decadenza per violazione del termine annuale di cui all’art. 101, comma primo, legge fallire.
Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che a detto termine non si applichi la sospensione feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742.
2. – Equitalia Nord s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito il fallimento.
3. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. fall., art. 101 e della L. n. 742 del 1969, art. 3, perche’ al termine in questione la sospensione feriale invece si applica. 3.1 – Il motivo e’ fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, previsto dalla L. Fall., art. 16, comma 1, n. 5 e art. 93, comma 1, e’ soggetto a detta sospensione, sulla base delle indicazioni desumibili dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 e L. Fall., art. 36 bis, in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto (Cass. 12960/2012, 21596/2012)”;
che detta relazione e’ stata ritualmente notificata alla parte costituita;
che non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;
che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto enunciato al p.3.1 della relazione di cui sopra e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Como in diversa composizione.
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