CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4409 del 7 marzo 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – IMPRESE SOGGETTE – IMPRENDITORE RITIRATO – TERMINE ANNUALE EX ART. 10 L.FALL., NEL TESTO ANTERIORE AL D.LGS. N. 5 DEL 2006 – DECORRENZA – DALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – FONDAMENTO – LIMITE
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:
“1. – La Corte di Potenza ha respinto l’appello proposto dal sig. P.V. avverso la sentenza del Tribunale che aveva disatteso l’opposizione alla sentenza con cui il 15 luglio 2005 era stato dichiarato il fallimento dell’appellante.
La Corte ha ritenuto che non fosse decorso l’anno dalla cessazione dell’attivita’, ai sensi della L. Fall., art. 10, essendo la cancellazione del Possidente dal registro delle imprese intervenuta il 12 novembre 2004, a seguito di domanda presentata il 10 agosto 2004; che andava esclusa la qualita’ di piccolo imprenditore in capo al fallito, il quale realizzava celle frigorifere con un volume di affari annuo di oltre 600.000 Euro, aveva in forza sei-sette dipendenti, ancorche’ assunti saltuariamente, e aveva effettuato notevoli investimenti per l’acquisto di macchinari e capannoni; che lo stato d’insolvenza non poteva dirsi escluso dalla desistenza di uno dei creditori istanti e dalla contestazione del credito dell’altro, atteso che la desistenza non e’ indice sicuro di avvenuto pagamento e il credito contestato era fondato su titoli di credito, mentre l’insolvenza risultava indiscutibilmente dai debiti ammessi al passivo, a fronte di un patrimonio insufficiente a soddisfarli, dalla cessazione dell’attivita’, dalle numerose procedure esecutive intraprese nei confronti del debitore con esito negativo, dalla cessione dei beni aziendali a un prezzo incongruo a societa’ riconducibile allo stesso fallito.
2. – Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui non ha resistito nessuna delle parti intimate.
3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. Fall., art. 10, sostenendosi che nel regime anteriore alla modifica di tale norma introdotta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il termine annuale entro il quale va dichiarato il fallimento decorre, per l’imprenditore individuale, non gia’ dalla cancellazione dal registro delle imprese, bensi’ dalla effettiva cessazione dell’attivita’, nella specie risalente ad oltre un anno prima delle dichiarazione del fallimento.
3.1 – Il motivo e’ infondato perche’, anche nel regime anteriore alla riforma, il termine di un anno dalla cessazione dell’attivita’, prescritto dalla L. Fall., art. 10, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perche’ solo da tale momento la cessazione dell’attivita’ viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell’impresa anche successivamente (Cass. 4105/2007).
4. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1 legge fallirli. non corrispondendo al vero che l’attivita’ del ricorrente realizzasse ricavi lordi superiori a 600.000 Euro annui.
4.1 – Il motivo e’ inammissibile perche’ consiste in una pura e semplice censura di fatto.
5. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione della L. Fall., art. 5, si contesta l’accertamento dello stato di insolvenza.
5.1 – Il motivo e’ inammissibile perche’ anch’esso si sostanzia, ad onta della rubrica attribuitagli, nella deduzione di pure e semplici censure di merito.
6. – Con il quarto motivo, denunciando violazione del principio del contraddittorio, si censura la non ammissione della prova testimoniale dedotta dall’opponente a dimostrazione della effettiva cessazione dell’attivita’ oltre un anno prima delle dichiarazione del fallimento, nonche’ della sua qualita’ di piccolo imprenditore.
6.1 – Il motivo e’ inammissibile.
A prescindere, invero, dalla incongruita’ della censura di violazione del contraddittorio (che riguarda la presenza in giudizio delle giuste parti processuali), va osservato che i capitoli di prova articolati nel giudizio di merito e trascritti nel ricorso sono del tutto generici quanto al profilo della qualita’ di piccolo imprenditore del Possidente, e che la data di effettiva cessazione dell’attivita’ e’ irrilevante alla luce di quanto gia’ osservato nel disattendere il primo motivo”;
che detta relazione e’ stata ritualmente notificata alla parte costituita;
che non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;
che il ricorso va pertanto rigettato;
che in difetto di attivita’ difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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