CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4410 del 7 marzo 2016
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – LIQUIDAZIONE – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – OPPOSIZIONI – IMPRESA ASSICURATRICE – RAPPORTO DI AGENZIA – RISOLUZIONE DI DIRITTO A SEGUITO DELL’ASSOGGETTAMENTO A LIQUIDAZIONE – CONSEGUENZE – DIRITTO DELL’AGENTE ALL’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO – SUSSISTENZA – DIRITTO ALLE INDENNITÀ SUPPLEMENTARE E AGGIUNTIVA – ESCLUSIONE
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:
“1. – La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione della G.A.R s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia T. di Assicurazioni s.p.a. il credito privilegiato della opponente, gia’ agente della Compagnia, di complessivi Euro 66.354,38, di cui Euro 15.493,71 per indennita’ supplementare ai sensi dell’art. 12, comma 4, ed Euro 50.860,68 per indennita’ di preavviso ai sensi dell’art. 13 dell’accordo economico collettivo del 1981.
Il commissario liquidatore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui l’intimata ha resistito con controricorso.
3. – Con i tre motivi di ricorso, denunciando, con i primi due, violazione di norme di diritto sotto vari profili e, con il terzo, vizio di motivazione, si pone la questione se in caso di liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa spettino all’agente l’indennita’ aggiuntiva di cui all’art. 12 e l’indennita’ di preavviso di cui all’art. 13 dell’accordo collettivo richiamato in narrativa.
3.1. – A tale questione va data risposta negativa. Come chiarito in piu’ occasioni da questa Corte, infatti, l’assoggettamento dell’impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia con il riconoscimento a carico della liquidazione della sola indennita’ di fine rapporto, ai sensi del D.L. 26 settembre 1978, art. 6, comma 1, conv. in L. 24 novembre 1978, n. 738 (risoluzione cui di regola si associa, peraltro, la ricostituzione del rapporto stesso con l’impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo), esclude il diritto dell’agente alle indennita’ per cui e’ causa come a tutte le indennita’ che la disciplina collettiva ricollega all’ipotesi di scioglimento del rapporto per volonta’ delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse (Cass. 22766/2014, 16653/2014, 10447/2014, 23654/2012, quest’ultima contenente una ricostruzione completa della giurisprudenza di legittimita’ sino alla prima affermazione del principio sopra enunciato in Cass. 1592/1996)”;
che detta relazione e’ stata ritualmente notificata alle parti costituite;
che la sola difesa di parte ricorrente ha presentato memoria.
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;
che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattola causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione a stato passivo;
che, in considerazione delle registrate oscillazioni giurisprudenziali, puo’ disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, sia di legittimita’ che di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a stato passivo proposta dalla attuale contro ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
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