CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4454 del 7 marzo 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO GRATUITO – ADEMPIMENTO DEL TERZO – PRESUNZIONE DI GRATUITÀ – FONDAMENTO – CONSEGUENZE – ONERE DEL CREDITORE DI PROVARE IL VANTAGGIO PER IL DISPONENTE – SUSSISTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Fallimento della s.a.s. IGM di G.M. (fallimento dichiarato con sentenza del (OMISSIS)), agiva nei confronti della M. I. s.p.a., per ottenere la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2 dell’atto di cessione dalla societa’ in bonis alla convenuta, di parte del maggior credito vantato nei confronti del comune di Cerreto Sannita per la realizzazione di opere in appalto per l’importo di L. 218.657.841, nella sussistenza delle condizioni di legge; in subordine, chiedeva la dichiarazione di inefficacia del medesimo atto, L. Fall., ex art. 64.
La convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale e l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 13/2/07, accoglieva la domanda del Fallimento.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10-27 aprile 2009, ha rigettato l’impugnazione della soc. M. I., rilevando in particolare che l’appellante, ne’ in primo ne’ in secondo grado, aveva provato la natura onerosa della cessione, da ritenersi a titolo gratuito, in quanto adempimento di un debito non della IGM e/o di una societa’ del Raggruppamento temporaneo di imprese di cui IGM era divenuta capogruppo dopo Impregima, ma di un soggetto terzo, S. S. scarl; che era infondato il motivo d’appello relativo alla prova della inscientia decoctionis, atteso che, fronte della produzione della Curatela di protesti ed articoli di giornale, la parte appellante si era limitata ad invocare la pretesa solidita’ del gruppo M., quando risultava dalla stampa, non solo locale ma di rilevanza regionale, lo stato di crisi, ben conoscibile dall’appellante, operante nello stesso ambito regionale; che i protesti si riferivano alla Impregima, ma era pacifico che questa i pochi mesi prima della cessione di cui si tratta, aveva trasferito la propria azienda ad IGM, con i suoi debiti e le situazioni rilevanti. Ricorre avverso detta pronuncia la societa’ M. I., con ricorso affidato a quattro motivi.
Si difende il Fallimento con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 10, n. 2, per essere stata revocata la cessione di credito che non ha funzione solutoria, in quanto adempimento di un debito altrui e, nella specie, per non avere IGM in bonis, ne’ in proprio ne’ quale mandataria dell’Ati costituita da Impregima e successivamente dall’avente causa IGM con le societa’ C., E. L. e Siap, estinto un debito proprio o dell’Ati, ma del terzo S. S., ex art. 1180 c.c., da cui la mancanza della funzione solutoria.
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente si duole, in subordine, del vizio di motivazione, ravvisabile nella carente disamina della natura giuridica dell’atto impugnato, costituente adempimento del terzo e quindi privo della funzione solutoria richiesta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, rilevando il richiamo da parte della Corte d’appello alla gratuita’ dell’atto, irrilevante.
1.3.- Col terzo, in subordine,censura la pronuncia impugnata per la ritenuta insussistenza della prova della inscientia; le notizie di stampa erano relative alla provincia di Caserta e successive alla cessione, quanto ai protesti, la parte non era a conoscenza del trasferimento dell’azienda da Impregima ad IGM da cui l’ininfluenza degli stessi.
1.4.- Col quarto, denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 64 in rapporto all’art. 1180 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la cessione di credito atto a titolo gratuito, andando in contrario avviso alla giurisprudenza di legittimita’, occorrendo anche lo spirito di liberalita’, e per risultare, dalla stessa prospettazione attorea dei fatti di causa, che IGM ha soddisfatto un debito di S. S. verso la M. I., ossia un debito di societa’ collegata all’Ati, ed anzi risulta che i soci di S. S. erano proprio le societa’ dell’Ati, come riferito dalla controparte nella memoria di replica 183 (“e’ nella memoria istruttoria di replica art. 184 c.p.c., per cui sussisteva quel collegamento rilevante ex art. 2359 c.c., in cui e’ rinvenibile il corrispettivo della cessione, e quindi la causa onerosa che giustifica l’intervento della IGM.
2.1.- I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono inammissibili, ed il quarto motivo e’ infondato.
Occorre premettere che la sentenza della Corte partenopea ha ritenuto la cessione di credito inefficace L. Fall., ex art. 64, in quanto atto a titolo gratuito, non essendo stata fornita la prova della giustificazione causale giuridicamente rilevante della cessione di credito in adempimento del debito non della parte, ma del terzo S. S. scarl.
Il decisum della sentenza impugnata e’ chiaro, alle pagine 5 e 6, primi due capoversi, nel riferimento alla L. Fall., art. 64 ed all’atto a titolo gratuito.
Dopo avere cosi’ statuito, la Corte del merito e’ scesa anche all’esame del secondo motivo di gravame, relativo alla revocabilita’ L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, cosi’ argomentando sul mezzo anomalo di pagamento, con palese superfluita’ della pronuncia, visto che ai fini della dichiarazione di inefficacia l’accoglimento della domanda ex art.64 c.p.c. rendeva inutile ogni valutazione sulla diversa domanda, produttiva del medesimo effetto.
Ne consegue che la parte decisionale della pronuncia e’ circoscritta alla statuizione relativa alla domanda L. Fall., ex art. 64, da cui l’inammissibilita’ dei primi tre motivi di ricorso, relativi alla parte della pronuncia resa in relazione alla L. Fall., art. 67. Il quarto motivo, che e’ inteso a far valere l’erroneita’ della pronuncia per la violazione della L. Fall., art. 64 in relazione all’art. 1180 c.c., a tacere dal profilo di genericita’ del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile, e’ infondato.
Come ritenuto dalle S.U. nella pronuncia 6538/2010, nell’adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l’atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, incombe al creditore beneficiario l’onere di provare, con ogni mezzo previsto dall’ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all’atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.
Cio’ posto, si deve rilevare che nella specie la ricorrente non ha mai dedotto nel giudizio di merito lo specifico vantaggio della IGM in relazione al pagamento del debito della S. s., ne’ neppure in tesi potrebbe ritenersi a riguardo sufficiente il mero collegamento di detto terzo con l’Ati.
3.1.- Vanno pertanto dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso e va respinto il quarto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo, inammissibili gli altri; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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