CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4464 del 7 marzo 2016
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – IPOTECA PREVISTA DALL’ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 – ASSIMILABILITÀ AD IPOTECA LEGALE O GIUDIZIALE – ESCLUSIONE – NATURA GIURIDICA AUTONOMA – SUSSISTENZA – CONSEGUENZE – ESCLUSIONE DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE – FONDAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Marche s.p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 17 novembre 2009, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento C.O.F.F.O.P. di Q. s.a.s., volta all’ammissione al passivo fallimentare di credito tributario assistito da ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.
Ha ritenuto il tribunale che l’ipoteca legale, iscritta dall’esattore, sia equiparabile all’ipoteca giudiziale e come tale revocabile, onde essa va esclusa dal passivo.
Resiste la curatela con controricorso. La ricorrente ha, altresi’, depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, della L. n. 337 del 1998, art. 1, L. Fall., art. 67 e art. 12 preleggi, oltre alla contraddittorieta’ della motivazione, con riguardo alla ritenuta revocabilita’ dell’ipoteca, la quale e’ stata espressamente prevista dal citato art. 1 come “legale”, e non giudiziale, e per essere iscritta non necessita di alcun provvedimento, essendo sufficiente il ruolo e la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini prescritti.
2. – Il fallimento controricorrente ha eccepito la tardivita’ del ricorso, in quanto il decreto e’ stato emesso il 17 novembre 2009 e comunicato via telefax a entrambe le parti il 18 novembre 2009, mentre il ricorso e’ stato notificato 1 febbraio 2010.
L’eccezione non puo’ trovare accoglimento, posto che nessuna richiesta di comunicazione via telefax era contenuta nel ricorso in opposizione al passivo proposto da Equitalia Marche s.p.a.
3. – Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha statuito, con orientamento che qui si intende ribadire, come “l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non e’ riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., ne’ e’ ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure puo’ accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; ne deriva che, non rientrando nel disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l’ipoteca in questione non e’ suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali” (Cass. 3 aprile 2014 n. 7868; 5 marzo 2012, n. 3397; 1 marzo 2012, n. 3232).
Occorre precisare come l’argomento tratto, nel decreto impugnato, dal rimando alle leggi speciali “nella nuova regolamentazione della revocatoria” non e’ corretto, posto che quel riferimento era gia’ presente nel testo originario del R.D. n. 267 del 1942.
Inoltre, e’ lo stesso legislatore, nella Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337, a definire legale questa ipoteca, in conformita’ del resto a quanto era gia’ previsto per l’analoga cd. “ipoteca cautelare fiscale”: su cui parimenti questa Corte si era pronunciata nel senso di escluderne la revocabilita’ (Cass. 9 aprile 1999, n. 3462, secondo cui la cd. “ipoteca cautelare fiscale”, prevista dalla L. n. 4 del 1929, art. 26 ha natura legale e non e’ parificabile all’ipoteca giudiziale, sicche’ essa resta espressamente sottratta alla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4).
Si ricordi, poi, che non e’ revocabile neppure il pagamento delle imposte scadute, in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16): norma contenuta nello stesso decreto e introdotta con lo stesso provvedimento che ha dettato l’attuale testo del citato art. 77.
La specificita’ della disciplina dei crediti erariali, infine, allontana i sospetti di ingiustificata disparita’ di trattamento tra creditori pubblici e privati.
4. – Il provvedimento impugnato va, dunque, cassato e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi provvedere alla ammissione al passivo fallimentare di credito tributario con il privilegio ipotecario.
5. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento C.O.F.F.O.P. di Q. s.a.s. il credito vantato da Equitalia Marche s.p.a. con il privilegio ipotecario; condanna il fallimento al pagamento delle spese, liquidate, per il grado di merito, in e 600,00, e, per il giudizio di legittimita’, in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori di legge.
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