CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – STATUTO DEI LAVORATORI – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI DI CONTROLLO – REATO DI PERICOLO – NECESSITA’ DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO – ESCLUSIONE.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 dicembre 2013 il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato L.G. e G.L. alla pena Euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, commi 2 e 3, e art. 38, e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 114, (per avere, quali amministratrici della S.r.l. Aurora, esercente il night club (OMISSIS), installato e posto in funzione nei locali di tale club impianti ed apparecchiature audiovisive dalle quali era possibile controllare a distanza l’attivita’ dei lavoratori dipendenti, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e con la commissione interna e senza osservare le modalita’ indicate dalla locale Direzione Territoriale del lavoro).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiunti ricorsi in appello entrambe le impugnate, convertiti in ricorsi per cassazione, lamentando l’errata interpretazione delle deposizioni testimoniali da parte del Tribunale, avendo uno solo dei testi escussi riferito della presenza di una sola telecamera, di cui non era neppure stata accertata la funzionalita’, ed avendo l’unica telecamera esistente funzione difensiva, essendo prossima alla cassa e volta quindi a prevenire ed accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, e non anche a raccogliere notizie sulla attivita’ lavorativa dei dipendenti stessi.
Hanno inoltre lamentato insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. La L. n. 300 del 1970, art. 4, (c.d. Statuto dei lavoratori) vieta espressamente l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei lavoratori, permettendone l’installazione, se richiesti da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, solamente previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con quelle aziendali, o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
La disposizione, tuttora vigente, pur non trovando piu’ (cfr. Sez. 3, n. 40199 del 24/9/2009, Masotti, Rv. 244902) sanzione nella medesima L. n. 300 del 1970, art. 38, comma 1, a seguito della soppressione del riferimento all’art. 4, nel suddetto art. 38, comma 1, da parte del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 179, (che colma la lacuna mediante il combinato disposto dei suoi artt. 114 e 171, che confermano quanto disposto dall’art. 4, e rinviano alle sanzioni contemplate dalla suddetta L. n. 300 del 1970, art. 38, comma 1, con la conseguente esclusione della depenalizzazione della fattispecie ad opera del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1, essendo prevista la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto e non la sola pena pecuniaria), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati, cfr. Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060) o permesso dall’Ispettorato del lavoro.
Si tratta di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione e’ sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attivita’ dei lavoratori, in quanto per la punibilita’ non e’ richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature (Sez. 3, n. 4331 del 12/11/2013, Pezzoli, Rv. 258690), essendo sufficiente l’idoneita’ al controllo a distanza dei lavoratori (cfr. Sez. 3, n. 8042 del 15/12/2006, Fischnaller, Rv. 236077) e la sola installazione dell’impianto (Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115, Bonforti contro Unicredit Capogruppo Gruppo Bancario Unicredit Spa; Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011, Rv. 616046, Antonini ed altri contro Prosegur Servizi Srl).
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura relativa al mancato accertamento della funzionalita’ delle telecamere di cui e’ stata accertata l’installazione all’interno del locale notturno gestito dalla societa’ amministrata dalle ricorrenti (con la precisazione del loro collegamento ad un monitor posto in una stanza attigua a quella nella quale si svolgevano gli spettacoli), non essendo necessaria la messa in funzione od il concreto utilizzo delle apparecchiature di controllo a distanza, essendo sufficiente, al fine della configurazione del reato in esame, la loro predisposizione e la funzionalita’ ed idoneita’ al controllo a distanza dei lavoratori.
Le censure in ordine al numero di telecamere installate, di cui alcuni dei testi escussi non avrebbero indicato il numero e la posizione (indicati, peraltro, dalla teste D’Angelo, funzionario della Direzione territoriale del lavoro, che ha riferito di piu’ telecamere installate nei vari angoli del locale e del loro collegamento al monitor posto in un locale attiguo a quello principale nel quale erano posizionale le telecamere), attengono all’accertamento dello stato dei luoghi compiuto dal giudice del merito, non sindacabile, in mancanza di vizi della motivazione, non specificamente indicati e comunque non sussistenti, nel giudizio di legittimita’.
2. Le doglianze in ordine alla insufficienza della motivazione riguardo alla misura della pena ed al diniego della sospensione condizionale sono manifestamente infondate.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicche’ l’obbligo della motivazione da parte del giudice deve ritenersi compiutamente osservato, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi, come nel caso in esame, di ritenerla adeguata o non eccessiva o congrua. Cio’ dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p..
Il diniego del beneficio della sospensione condizionale e’ stato, anch’esso, adeguatamente motivato, con il rilievo della mancanza di elementi di qualsiasi genere idonei a far presumere la astensione dalla commissione di altri reati: tale motivazione risulta corretta (cfr. Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248866; Sez. 6, Sentenza n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501) e non e’ sindacabile sul piano del merito.
3. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa delle ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
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