CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 469 del 14 gennaio 2015

LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO – DISABILE – MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA – ASSENZA DI COMUNICAZIONE SCRITTA DEL DATORE

Svolgimento del processo

I. Con ricorso, ritualmente depositato, M.P. esponeva:

– di essere stata selezionata come appartenente a categoria protetta per un corso di tirocinio di sei mesi (dal 7 aprile 2003 al 6 ottobre 2003) presso l’Ospedale P. di Roma come addetta alle pulizie, a rifare i letti e a servire i pasti ai malati;

– di essere stata assunta -all’esito del tirocinio come ausiliario specializzato con contratto a tempo indeterminato con patto di prove di sei mesi;

– che con lettera del 21 luglio 2004 l’Università C. recedeva dal rapporto di lavoro per mancato superamento della prova.

Ciò premesso, conveniva in giudizio l’anzidetta Università C. per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti previste dall’art. 18 Stat Lav., oltre accessori.

II. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2.04.2009 rigettava il ricorso.

Tale decisone, impugnata dalla P.M., è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5977 del 2011.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato che la ricorrente, ammessa al tirocinio con qualifica di ausiliario specializzato come da convenzione con la Provincia di Roma e che i suoi tutori esterni, destinati al controllo del regolare svolgimento del tirocinio, non avevano formulato alcun rilievo sul lavoro della P.M. di natura esecutiva, per cui doveva ritenersi che il rapporto di tirocinio doveva considerarsi regolare sia sotto il profilo della sia costituzione che con riguardo al rispetto della normativa in materia.

La stessa Corte ha aggiunto che la P.M. di seguito aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con il patto di prova di sei mesi nel rispetto della legge n. 68 del 1989, che per la sua specialità prevaleva sulla normativa generale di cui al RDL n. 1825 del 1924. L’Università, ha concluso la Corte, aveva posto fine alla prova senza indicare i motivi, che però non venivano richiesti dalla lavoratrice.

III. La P.M. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.

L’Università C. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Le numerose censure dedotte dalla ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede perché non risultano in buona misura conferenti con il contenuto della sentenza impugnata, né appaiono dotate del requisito della specificità né supportate da documentazione e da risultanze processuali aventi rilievo decisorio, perché – in violazione del requisito dell’inammissibilità- non risultano essere state ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso per cassazione, né riportate nel loro contenuto.

Ed invero l’eccezione, sollevata in relazione alla convenzione con la Provincia di Roma e alla mancanza di autorizzazione amministrativa, non può essere presa in esame, dal momento che- a fronte del silenzio sul punto dell’impugnata sentenza- in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione- non è stata in alcun modo accertata una rituale e tempestiva deduzione in tali sensi da parte della ricorrente. Per di più non risulta che agli atti, che supportano le censure della ricorrente (contratto collettivo aziendale, convenzione del 26 gennaio 2003, contratto di lavoro del 2003), siano riportate integralmente nel loro contenuto nel ricorso per cassazione al fine di un loro esame ed una loro lettura ed interpretazione capaci di attestare la validità delle stesse censure. Considerazioni queste riferibili in particolare alle clausole della convenzione relative al periodo di prova da mettere in relazione con quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Né rilievo ai fini decisori può assegnarsi all’assunto con cui si denuncia (in particolare nel secondo motivo del ricorso) la necessità di una esplicita motivazione nel caso di mancato superamento del periodo di prova, avendo il giudice di merito condiviso i principi giurisprudenziali secondo cui nell’ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni di recesso. In sostanza la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all’esperimento in corso, si qualifica come valutazione negativa dello stesso e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l’esercizio del potere di recesso. Tale valutazione può essere direttamene contestata dal lavoratore con la deduzione dell’illegittimità dell’atto, che attribuisce al giudice il potere-dovere di accertare, anche d’ufficio, la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni cui la legge n. 482 del 1968 collega l’obbligo di assunzione (in tali sensi Cass. 29 maggio 1999 n. 5290, cui adde più di recente Cass. 14 ottobre 2009 n. 21784; Cass. Sez, Un. 2 agosto 2002 n. 11633 e Cass. 16 agosto 2000 n. 10834).

3. In definitiva la sentenza impugnata, essendo fondata su un iter argomentativo congruo, privo di salti logici e con forme ai principi giurisprudenziali enunciati nella materia scrutinata, si sottrae a tutte le censure mosse e merita piena conferma.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in €. 100,00 per esborsi ed €. 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.