CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4787 del 11 marzo 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – SENTENZA D’APPELLO – VIZIO DI ULTRAPETIZIONE – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA – NON ADDOTTA DALLA PARTE NELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO E NEPPURE CONSIDERATA DALLA GIUDICE DI PRIMO GRADO
RITENUTO IN FATTO
1. La Soc. S. ha impugnato, dinanzi alla C.t.p. di Milano, la cartella notificatale il 25 agosto 2003 muovendo due rilievi.
In primo luogo ha contestato l’importo della sanzione per ritardato versamento di ritenute alla fonte effettuate nell’anno d’imposta 2000, assumendo che, per difficoltà economiche, era stata costretta a effettuare versamenti mensili, dei quali il primo però era tempestivo sicché il relativo ammontare avrebbe dovuto essere espunto dal complessivo rilievo del fisco (v. ricorso del 23/11/2003, primo cpv., pag.1-2).
In secondo luogo ha contestato l’importo preteso per omessi versamenti d’imposta (IVA) e relative sanzioni per l’anno 2000, assumendo dì aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 9 bis della legge 289/2002 (ibid., secondo cpv., pag.2).
2. La C.t.p. di Milano, con sentenza del 20 marzo 2007, ha accolto il ricorso sia riguardo alla riduzione della pretesa erariale per i ritardati versamenti di ritenute alla fonte sia riguardo alla piena efficacia della sanatoria operata dalla società.
Sulla prima questione ha affermato “che il contribuente ha dimostrato di aver effettuato in termini le corrispondenti ritenute”.
Sulla seconda questione, relativa agli effetti estintivi dell’art. 9 bis della legge 289/2002 sulla pretesa tributaria, ha affermato che “contrariamente a quanto osservato dall’ufficio (…) il citato articolo non contiene alcuna norma che vieta la validità del condono presentato dal contribuente in caso di mancato versamento di una rata di quanto dovuto per il condono medesimo” e che “la presentazione della istanza condono e il versamento in termini delle prima rata manifestano chiaramente la volontà del contribuente di avvalersi delle norme agevolative, né si può pensare che eventuali successive difficoltà possano penalizzare ulteriormente il contribuente in contrasto con lo spirito del condono che è quello di definire le pregresse irregolarità”.
3. Tale decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata dalla C.t.r. della Lombardia con sentenza del 19 febbraio 2009.
Nel chiedere la riforma della decisione appellata, il fisco ha dedotto tra l’altro: “la posizione dell’Agenzia delle entrate risulta essere stata confermata dalla Suprema Corte (…) l’omesso versamento dell’ultima rata ha pregiudicato e precluso il perfezionamento della definizione stessa (…) l’affermazione della C.t.p. appare destituita di fondamento (…) l’ufficio ha legittimamente applicato le sanzioni del 30% (…) come prescrive l’art. 13 d.lgs. 471/1997”.
Nel rigettare l’appello la C.t.r. della Lombardia, invece, osserva:
“la sentenza appellata va confermata atteso che (…) l’ufficio (…) non si è tenuto a quanto disposto e chiarito dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 36/E del 2005, con la quale si puntualizza che nelle ipotesi in cui l’istanza non è stata perfezionata, l’ufficio (…) prevede a notificare un provvedimento di diniego motivato. Tale provvedimento (…) non risulta essere stato emesso dall’ufficio (…) Ne consegue che la mancata emissione e notifica del provvedimento determina il perfezionarsi della definizione e la conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo”.
4. Per la cassazione della sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi, per la cassazione della C.t.r. della Lombardia n. 14-2009-12 del 19 febbraio 2009. Gli intimati – “S. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. (…); S. s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. (…); nonché C. B., legale rappresentante delle società S. s.r.l. (…)” – non svolgono attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Preliminarmente si rileva che, dal contenuto della sentenza della C.t.r., si ricava che il giudizio d’appello si è svolto unicamente nei confronti della Soc. S..
Il ricorso erariale è, invece, rivolto contro “S. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. (…); S. s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. (…); nonché C. B., legale rappresentante delle società S. s.r.l. (…)”.
In realtà, non risultando né dalla sentenza d’appello né dal ricorso – e in generale dagli atti processuali – alcun riferimento a C. B. in proprio, si deve ritenere che la edictio actionis nel giudizio di legittimità non possa che essere diretta sempre e unicamente nei confronti della Soc. S. e che la vocativo in ius rivolta anche a “C. B., legale rappresentante della società S. s.r.l.” sia inammissibile anche se eventualmente effettuata solo per richiamare, ai fini della notifica dell’atto, la persona fisica che ha la rappresentanza organica della società contribuente.
Quest’ultima, destinataria dell’atto fiscale impugnato e unica parte nel giudizio d’appello, resta la sola parte realmente legittima anche nel giudizio di legittimità.
6. Il ricorso va parzialmente accolto.
6.1. Il primo motivo non è fondato.
La decisione pur assai stringata, consente di comprendere, invece, che la questione dibattuta nel giudizio di merito è quella delle conseguenze del non integrale pagamento delle somme dovute per il condono fiscale ex art. 9 bis L. 289/2002. Il giudice d’appello lo sostiene che, non avendo l’ufficio emesso e notificato alcun provvedimento di diniego della sanatoria, è indiscutibile il perfezionarsi della definizione con conseguente illegittimità dell’iscrizione a ruolo operata dall’ufficio.
La pronunzia, indipendentemente dalla esattezza e dalla congruità delle argomentazioni adottate, rispetta i requisiti formali minimi richiesti dalle norme processuali per la rispondenza della sentenza al modello legale essendo chiaramente, anche se succintamente, individuata la “ratio” che sorregge la motivazione sia pure con riferimento ad un preteso documento di prassi.
L’inosservanza dell’obbligo di motivazione, infatti integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduce in mancanza della motivazione stessa, ossia nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi (sez. 5, Sentenza n. 25972 del 10/12/2014).
6.2. Il secondo motivo è fondato.
La ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione ex art. 112 laddove la C.t.r. utilizza, quale unica e assorbente ragione per confermare l’annullamento della cartella, una ragione, cioè quella dell’omessa notifica di un avviso di diniego di condono, non addotta dalla parte contribuente nell’atto introduttivo del giudizio e neppure considerata dalla C.t.p..
Il rilievo coglie nel segno.
Il tenore saliente della domanda introduttiva (v. sopra par. l) e degli atti processuali consequenziali (v. sopra §1-2) centrano complessivamente il thema decidendum su ragioni del tutto diverse rispetto a quelle enunciate dalla C.t.r. (v. sopra §3).
Tutto ciò consente alla Corte di apprezzare con adeguatezza quale sia il senso dell’impugnazione della cartella e delle considerazioni ivi addotte dalla parte contribuente e quindi l’estraneità al perimetro impugnatorio del diverso tema dell’incidenza dell’eventuale omessa notifica di un avviso di diniego di condono.
Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e può essere fatta valere soltanto dal contribuente in sede di ricorso introduttivo. Infatti, in materia fiscale opera un regime unitario del vizio dell’atto che deve essere fatto valere nella forma e nel termine di decadenza previsti dall’art. 21 proc. trib.; in difetto, l’atto diventa incensurabile sul punto non impugnato (cfr. per una peculiare applicazione Sez. 6-5, Ordinanza n. 21307 del 20/10/2015).
6.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Esso invoca l’art. 9 bis L. 289/2002 e l’art. 13 D.Lgs. 471/1997 ritenendo il fisco non perfezionata la sanatoria, nonostante il pagamento della sola prima rata di condono, e dunque non esonerata la parte contribuente, rimasta inadempiente al versamento delle altre rate, neppure dal pagamento delle sanzioni previste a carico di chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici.
Si tratta di questione non delibata dal giudice d’appello, perché verosimilmente considerata assorbita.
Si ribadisce che nel giudizio dì legittimità non sono di norma esaminabili le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice d’appello non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale di merito, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni va rimesso al giudice di rinvio (Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014).
6.4. In conclusione, un volta accolto il secondo motivo di ricorso contro la Soc. S. – rigettato il primo e inammissibile il terzo – la sentenza d’appello va cassata con rinvio, anche per le spese, al giudice competente che, in diversa composizione, deciderà l’appello erariale attenendosi a quanto sopra enunciato (sub § 6.2). Dall’inammissibilità del ricorso contro C. B. non derivano conseguenze in punto di spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso contro C. B.; rigetta il primo motivo di ricorso contro la Soc. S., accoglie il secondo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla C.t.r. della Lombardia In diversa composizione.
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