CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 5005 del 14 marzo 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – BRACCIANTE AGRICOLO – RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI LAVORO – ASSEGNO DI INVALIDITA’ – DOMANDA – CONSULENZA TECNICA – INCIDENZA DELLA PATOLOGIA SOFFERTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.2007 P.U., premesso di essere bracciante agricolo e di soffrire di un complesso patologico che comportava la riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, ha adito il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il proprio diritto all’assegno ordinario di invalidità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 222 del 1984.
Il Tribunale ha accolto la domanda. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Reggio Calabria che in adesione agli esiti della disposta consulenza di ufficio ha respinto la originaria domanda. Il giudice di appello, sul presupposto che dalle emergenze in atti era risultato che l’U. non aveva più svolto, a partire dall’anno 2003, attività di bracciante agricolo ma di commerciante (attività per la quale era iscritto alla corrispondente gestione AGO dell’INPS) essendo titolare di azienda agricola di commercio e lavorazione dei legnami con due dipendenti, ha ritenuto che la verifica dell’incidenza delle patologie sofferte dal periziato dovesse essere condotta con riferimento a quest’ultima attività. In adesione agli esiti della consulenza disposta in secondo grado ha quindi escluso che sull’attività di imprenditore, connotata dallo svolgimento di compiti organizzativi e non meramente esecutivi, le rilevate affezioni dell’apparato osteoarticolare potessero implicare un impegno usurante tale da integrare la percentuale di riduzione della capacità di lavoro richiesta ai fini della concessione della prestazione in controversia.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.U., sulla base di un unico motivo.
L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Premesso che l’INPS con l’atto di appello aveva contestato lo svolgimento di attività di bracciante agricolo, in relazione alla quale il c.t.u. di prime cure aveva, con valutazione condivisa dal Tribunale, ritenuto sussistenti i presupposti medico-legali per la concessione dell’assegno, ha richiamato le difese spiegate nella memoria di costituzione in appello nelle quali aveva, tra l’altro, allegato di svolgere attività di bracciante agricolo e depositato, a comprova, il proprio estratto contributivo previdenziale. La Corte di appello aveva disposto il rinnovo dell’indagine peritale invitando l’ausiliare a formulare due distinte valutazioni sia con riferimento allo svolgimento dell’attività di bracciante agricolo sia con riferimento allo svolgimento dell’attività di imprenditore . Il consulente d’ ufficio aveva, in relazione alla prima ipotesi, concluso nel senso della sussistenza dei requisiti medico legali per la prestazione richiesta e nel senso dell’insussistenza di tali requisiti in relazione all’attività di imprenditore.
Assume parte ricorrente che la valutazione della Corte è frutto dell’omesso esame della circostanza, oggetto di discussione fra le parti, relativa al fatto che l’attività di bracciante agricolo, cessata nell’anno 2003, era stata nuovamente intrapresa a partire dal 1.1.2007, così come attestato dall’estratto contributivo allegato sub 5 ) al fascicolo di appello. Sostiene, infatti, che la Corte ha tratto la sua conclusione in merito allo svolgimento di attività di imprenditore dall’estratto contributivo emesso il 27.9.2005, depositato in prime cure dal quale risulta lo svolgimento di attività di bracciante agricolo nel periodo 1.1.2003 /1.12.2003 . In tale estratto non poteva esservi menzione dell’attività espletata successivamente all’anno 2004 in quanto gli estratti contributivi vengono compilati su base annuale per cui l’eventuale svolgimento di attività di bracciante agricolo nel corso dell’anno 2005 sarebbe potuta risultare solo a far tempo dall’anno 2006.
Per la medesima ragione, allega ancora parte ricorrente, al momento del deposito del ricorso di primo grado – il 20.9.2007 – egli non sarebbe stato in grado di dimostrare la ripresa dell’attività di bracciante agricolo risultante solo dall’estratto contributivo del 2008. In coerenza con l’attività effettivamente espletata, al momento del deposito del ricorso di primo grado egli aveva allegato di svolgere attività di bracciante agricolo e la circostanza non era stata specificamente contestata nella memoria di costituzione dell’INPS . Ove la Corte di merito avesse preso in considerazione il fatto storico emergente dall’estratto contributivo depositato in seconde cure, lo svolgimento di tale attività sarebbe emerso .
Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte di appello è pervenuta al convincimento che l’U. fosse titolare di attività imprenditoriale sulla base delle seguenti circostanze :
a) dichiarazione dell’U. rese il 17 ottobre 2005 in sede amministrativa riportate nella sezione I relativa ai dati personali del modello SS 4/M e nella parte generale del medesimo modello;
b) estratto contributivo dal quale si ricava la cessazione, nel dicembre 2003, dell’attività di bracciante agricolo;
c) documenti prodotti dall’INPS dai quali emergeva l’attività di imprenditore. Da quanto ora rilevato risulta quindi la totale, omessa considerazione dell’estratto contributivo di seconde cure del cui deposito non viene neppure dato atto nella sentenza di appello. Sulla decisività del fatto storico in esso rappresentato non possono esservi dubbi in quanto la valutazione peritale alla base della decisione di secondo grado è stata espressamente ancorata al carattere non usurante dell’attività, implicante essenzialmente compiti organizzativi, svolta dall’U. quale imprenditore, laddove è di tutta evidenza che lo svolgimento dell’attività di bracciante agricolo, implicante ripetuti sforzi fisici, avrebbe imposto una diversa valutazione del complesso patologico sofferto, in particolare con riferimento alla patologia osteoarticolare, al fine della verifica della riduzione della capacità di lavoro per la concessione dell’assegno.
In base alle considerazioni che precedono, in adesione alla proposta formulata nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice – che si designa nella Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione – il quale verificherà, tenuto conto dell’estratto contributivo depositato in seconde cure dall’odierno ricorrente, l’attività effettivamente espletata dall’U. nel periodo in controversia; in relazione a tale attività valuterà l’incidenza del complesso patologico sofferto dall’odierno ricorrente al fine del riconoscimento del diritto all’assegno di cui all’art. 1 della legge n. 222 del 1984.
Al giudice del rinvio e demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
In conseguenza dell’accoglimento del ricorso il Collegio dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 d. P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.
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