CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 5060 del 15 marzo 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PREVIDENZA – CREDITI CONTRIBUTIVI – PRESCRIZIONE – ACCERTAMENTO – CARTELLA ESATTORIALE – PRESCRIZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI RIVENDICATI DALL’INAIL
FATTO E MOTIVI
Il Tribunale di Salerno aveva respinto il ricorso proposto dalla società A.S. srl volto all’accertamento della prescrizione dei crediti contributivi rivendicati dall’Inail, indicati nelle intimazioni di pagamento relative alle cartelle di pagamento inevase.
Con la sentenza in data 7.1.2014, la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovute le somme relative alla cartella di pagamento n. 100 200000 382529 430000 ed alla relativa intimazione di pagamento n. 2009/0164853.
La Corte territoriale, a sostegno del decisimi e per ciò che ancora qui rileva, ha ritenuto che: tutte le cartelle dedotte in giudizio, eccezione fatta per la cartella n. 100 200000 582529 430000 relativa alle annualità 1991-2000, risultavano ritualmente notificate con conseguente incontestabilità dei crediti, compresi quelli relativi alle sanzioni, dalle medesime portate trovava applicazione il termine prescrizionale decennale avendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutiva, termine che non era decorso nel periodo compreso tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella di intimazione di pagamento.
Avverso detta sentenza la società A.S. srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Hanno resistito con controricorso l’Inail ed Equitalia Sud spa nella qualità dì incorporante della società Equitalia Polis.
L’Inps e la SCCI spa hanno partecipato all’udienza di discussione.
L’inail e la società ricorrente hanno depositato memoria.
I motivi di ricorso
Il primo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e dell’art. 3 della legge 335/1995.
Si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile alle cartelle di pagamento non opposte la norma speciale di cui all’art. 2953 c.c., in luogo del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 3 della legge 335/1995; che detto termine non era decorso perché le cartelle dedotte in giudizio non risultavano notificate ovvero risultavano notificate successivamente allo spirare di detto termine.
Il secondo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si sostiene che la sentenza sarebbe nulla perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la questione relativa alla misura delle somme richieste a titolo di sanzioni civili, somme aggiuntive ed interessi; che con specifico motivo di appello era stata invocata la disposizione contenuta nell’art. 116 commi 8 e sgg. della legge 388/2000.
Esame dei motivi
Sul primo motivo Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale.
E’ stato precisato che ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo cosi definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c. (Cass., 17051/2004, 4338/2014, 11749/2015).
E’ stato, inoltre, affermato che, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, la perentorietà del termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, è finalizzato a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (Cass. 14692/2007, 17978/2008, 2835/2009,8931/2011).
Sul secondo motivo.
Anche il motivo in esame è infondato.
La Corte territoriale non è incorsa nel denunziato vizio motivazionale perché ha spiegato (cfr. pg. 5 della sentenza) che in relazione a tutte le cartelle oggetto di giudizio, eccezion fatta per quella n. 100 200000 582529 430000, l’unica questione controversa residuata concerneva non resistenza dei crediti, tra cui quelli relativi alle sanzioni (incontestabili per effetto della mancata opposizione alle cartelle) ma, ormai, soltanto la questione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 .
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