CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5122 depositata il 16 marzo 2016
TRIBUTI – NOTIFICAZIONE – AVVISO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – ACCERTATO TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUENTE IN LUOGO NON CONOSCIUTO – NOTIFICA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO COMUNALE, SENZA AFFISSIONE DELL’AVVISO ALLA PORTA DELL’ABITAZIONE E INVIO DELLA RACCOMANDATA CON A/R – VALIDITA’ DELLA NOTIFICA – SUSSISTE
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito della notifica di due cartelle di pagamento, una relativa agli anni di imposta 1986 e 1987, l’altra relativa agli anni di imposta 1988 e 1989, B. M. le aveva impugnate con separati ricorsi, deducendone l’illegittimità per nullità della notifica degli atti impositivi presupposti e, con riferimento alle cartelle attinenti l’imposta per gli anni 1986 e 1987, anche per tardività della iscrizione a ruolo.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva i ricorsi riuniti con la sentenza n. 349/24/05, impugnata dall’Agenzia delle entrate.
L’appello era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n.39/29/08, depositata il 14.04.08 e non notificata.
3. Con tale decisione il secondo giudice confermava l’illegittimità della cartella relativa agli anni 1986 e 1987, con motivazione diversa da quella adottata in primo grado, sulla considerazione che l’iscrizione a ruolo delle somme, dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n.600/1973, era avvenuta nel dicembre 1999, oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi, termine previsto a pena di decadenza dall’art. 17, comma 1 lett. a) del DPR n.602/1973.
Quanto alla cartella relativa alle annualità 1988 e 1989 il secondo giudice ne confermava l’illegittimità per nullità della notifica dell’atto pregresso, consistente nell’avviso di irrogazione delle sanzioni, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., affermando che non risultavano eseguite tutte le formalità previste dalla disposizione citata (affisione dell’avviso alla porta dell’abitazione, invio della raccomandata con A/R) e che, dato il tempo trascorso, la piena conoscenza dell’atto dal parte del contribuente non era accompagnata da elementi fattuali certi, precisi e concordanti dai quali inferire l’avvenuto ritiro da parte del destinatario dell’avviso presso la Casa Comunale, giacché la copia dell’avviso avrebbe potuto essere stata acquistita direttamente dal difensore del contribuente presso l’Ufficio finanziario.
4. Propone ricorso per cassazione la Agenzia delle entrate che si affida a tre motivi. L’intimato resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia lamenta la violazione degli artt. 2969 cc, 112 c.p.c., 57 del DLGS n. 546/1992 con riferimento alla parte della sentenza impugnata concernente la cartella relativa alle annualità 1986 e 1987 (art. 360, comma 1 n.4, c.p.c.), accompagnato dal quesito.
A parere della Agenzia il contribuente – pur avendo sollevato in primo grado l’eccezione di prescrizione dei debiti tributari ivi riportati in ragione dell’art. 57 del DPR n. 633/1972, eccezione non esaminata dal primo giudice perché assorbita nella decisione totalmente favorevole alla parte privata – in sede di controdeduzioni all’appello non la aveva riproposta; in tale atto invece era stata sostenuta la nuova questione della illegittimità dei ruoli in quanto notificati oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 5 bis del DL n. 100/2005, conv. in L. n. 156/2005, che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal secondo giudice perché nuova. Nonostante ciò, sempre a detta della ricorrente, la CTR invece di dichiarare inammissibile per novità questa domanda, la aveva accolta.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. La censura non trova corrispondenza nella decisione impugnata ove, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non si fa applicazione del regime introdotto dalla L. n. 156/05, ma dell’art. 17, comma 1, lett. a) del DPR n.602/1973; tuttavia questa specifica normativa non è presa in esame in alcun punto del motivo, che, quindi, appare non pertinente.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 lett. e) del DPR n. 600/1973 con riferimento alla parte della sentenza avente ad oggetto la cartella di pagamento relativa alle annualità 1988 e 1989 (art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.).
Secondo la Agenzia la CTR ha errato nel ritenere invalida la notifica dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di irrogazione delle sanzioni per l’anno 1988, perché eseguita senza rispettare le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione ed invio della raccomandata A/R): nel caso in esame, infatti, il messo notificatore aveva acquisito notizie circa il trasferimento in luogo non conosciuto del contribuente per cui era sufficiente procedere all’affissione dell’avviso di deposito dell’atto notificato all’albo comunale per il perfezionamento della notifica.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Ricorda la Corte che, a mente dell’art. 60, comma 1, lett. e), della L n.600/1973 “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Va – per vero – osservato, al riguardo, che – secondo l’insegnamento costante di questa Corte – la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.
Per contro, tale notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (cfr., ex plurimis, Cass. 7268/02, 20425/07, 14030/11, 24260/2014). Ne discende che l’irreperibilità assoluta del destinatario della notifica legittima la notifica dell’atto impositivo operata nelle forme di cui all’art. 60 cit., lett. e) (cfr. Cass. n.27677/2013).
Orbene, nel caso in esame, nella stessa sentenza oggetto di censura è riportato che la relata di notifica dava atto che in data 29.10.1993 non era stato possibile eseguire la notifica in Via Pietro Colonna n.30, essendo il destinatario risultato trasferito; che il giorno successivo era stato effettuato un accertamento anagrafico il quale aveva confermato la residenza del contribuente al suindicato indirizzo, di guisa che se ne rendeva conclamata la irreperibilità assoluta, atteso l’irriducibile contrasto tra la risultanza anagrafica e l’accertamento compiuto in loco dall’Ufficiale giudiziario; che in data 10.11.1993 l’atto era stato depositato presso la casa Comunale.
Ne discende che l’irreperibilità assoluta del destinatario della notifica ha legittimato la notifica dell’atto impositivo operata nelle forme di cui all’art. 60 cit., lett. e).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. (error in procedendo, art. 360, comma 1 n.4, c.p.c.).
Rileva la Agenzia che la CTR, nonostante la specifica impugnazione in merito alla parte della decisione di primo grado che aveva ritenuto non correttamente notificato l’avviso di irrogazione sanzioni relativo all’IVA per l’anno 1989, non si era pronunciata su tale domanda.
3.2. Il motivo è fondato, giacché la CTR ha omesso la pronuncia in merito.
4.1. Conclusivamente il ricorso va accolto, fondati i motivi secondo e terzo ed inammissibile il primo.
4.2. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR in altra composizione per il riesame alla luce dei principi prima espressi e per la compiuta pronuncia sulle domande proposte, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, fondati i motivi secondo e terzo ed inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in altra composizione per il riesame ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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