CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5155 depositata il 16 marzo 2016 – Il patto di non concorrenza, stipulato tra il soggetto interposto comunitario ed il soggetto italiano, è idoneo a costituire una obbligazione di non fare soggetta ad IVA quale prestazione di servizi resa ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, e non quale cessione di denaro o crediti non imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto