CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5168 depositata il 16 marzo 2016 – La cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non imponibilità IVA e, quindi, concorre alla formazione del plafond. La cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non imponibilità IVA di cui all’art. 8 del D.P.R. n.633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond anche se l’effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito di una esposizione fieristica