CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5410 depositata il 18 marzo 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – MANCATA CONSEGNA O SPEDIZIONE DEL RICORSO ORIGINARIO ALL’UFFICIO – INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – NULLITA’ RILEVABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO
Svolgimento del processo
A seguito di contratto di compravendita l’Ufficio del Registro di Gioia del Colle emise nei confronti della società Immobiliare C. spa avviso di accertamento per maggiore imposta di registro elevando il valore dichiarato del cespite da lire 90.000.000 a 142.100.000.
Entrambe le parti società acquirente e venditrice impugnarono l’avviso di accertamento davanti alla CT di primo grado di Roma la quale rigettò i ricorsi riuniti con sentenza riformata dalla CT di secondo grado di Roma che, diversamente opinando, ritenne l’accertamento impugnato carente di motivazione.
L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza emessa nei confronti delle parti, lamentando l’inammissibilità del ricorso originario per la mancata consegna di copia all’Ufficio, davanti alla Commissione Tributaria Centrale la quale respinse il ricorso e confermò la sentenza impugnata nonostante il difetto di valida costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi. L’Immobiliare C. spa e gli eredi di P.R. non hanno spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 17 DPR 636 del 1972 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, per avere i giudici di appello respinto il ricorso dell’Agenzia nonostante l’inammissibilità del ricorso originario per la mancata consegna di copia all’Ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in guanto la CTC ha omesso di motivare in ordine alla eccezione formulata sin dal primo grado relativa alla omessa consegna all’Ufficio della copia del ricorso di P.R.
I due motivi da trattarsi congiuntamente sono fondati. Infatti secondo sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7635 del 26/03/2013 “In tema di contenzioso tributario, l’art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall’art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell’originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all’ufficio tributario competente.
L’osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso, postula che, entro tale termine, si provveda ad entrambi gli adempimenti ed essendo la formalità da osservarsi verso l’ufficio diretta a consentirgli di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, essa attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” Conseguentemente il ricorso proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di appello deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio davanti ad altra sezione della commissione tributaria anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia anche per le spese del giudizio di legittimità.