CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5491 del 18 marzo 2016
LAVORO – BRACCIANTE AGRICOLO – CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI ANAGRAFICI – RAPPORTO DI LAVORO FITTIZIO – ACCERTAMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., integrata come segue.
2. Con ricorso al Tribunale, l’attuale intimato, bracciante agricolo, conveniva in giudizio l’I.N.P.S. contestando la fondatezza e legittimità del provvedimento con il quale l’Istituto lo aveva cancellato dagli elenchi anagrafici per l’anno 2000 (per 52 giornate) sul presupposto della natura fittizia del denunciato rapporto di lavoro.
3. Il Tribunale accoglieva la domanda.
4. La Corte di appello di Bari, respingendo il gravame dell’INPS, riteneva che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova della natura fittizia del rapporto.
5. Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’I.N.P.S., affidandosi a due motivi.
6. L’intimato non ha resistito.
7. Con i due motivi l’I.N.P.S. lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art 12, del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59, art. 4 (applicabile ratione temporis), del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, conv. con mod. dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonché vizio di motivazione (art 360 c.p.c., n. 5). Si duole del fatto che l’impugnata sentenza abbia attribuito all’I.N.P.S. – anziché al lavoratore – l’onere di provare lo svolgimento di attività di bracciante tale da fondare il diritto all’iscrizione nei relativi elenchi, che svolge una funzione di mera agevolazione probatoria, tanto che, in caso di cancellazione, resta a carico del privato dimostrare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione medesima, il che il lavoratore intimato non aveva fatto.
8. I motivi non meritano accoglimento come già deciso da numerose decisioni della sesta sezione-L della Corte (fra le ultime, Cass. 15481/2015), in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità.
9. E’ pur vero che questa Corte ha affermato che: «l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio» (Cass. 19 maggio 2003, n. 7845; conf. Cass. 11 gennaio 2011, n. 493; Cass. 28 giugno 2011, n. 14296; Cass. 20 settembre 2011, n. 19151; Cass. 2 agosto 2012, n. 13877; Cass. 24 agosto 2012, n, 14642 e, tra le più recenti, Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass. n. 23340 del 3 novembre 2014).
10. Tale principio fa, invero, seguito a quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26/10/2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17/11/2000 secondo cui il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell’ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un’attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l’attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l’elemento) essenziale per la nascita del rapporto; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti.
11. Così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell’anno deve essere certificato dall’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell’agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito accertativo affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati),
12. La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l’altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d’opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura.
13. Nella materia è, quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi).
14. Allo SCAU (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) è, poi, subentrato l’I.N.P.S. (D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies, conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996).
15. Pur con i vari interventi legislativi, l’iscrizione è rimasta una vera e propria condizione per l’erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela.
16. Ed allora, proprio richiamando le suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall’art. 2697, secondo comma, c.p.c., secondo cui l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte.
17. Pertanto, il lavoratore che domandi l’erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un’attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell’anno di riferimento e la prova deve essere fornita mediante il documento che dimostra l’iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com’è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice) essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce).
18. Se poi è vero che l’iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti – costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice.
19. Ne deriva che quando l’ente previdenziale contesti l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l’onere di fornire la relativa prova, cui l’interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l’ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l’iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un, 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) — l’esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
20. Orbene nel caso in esame la Corte barese ha ritenuto i dati evincibili dal verbale ispettivo, redatto nei confronti dell’azienda, non significativi della natura fittizia del rapporto di lavoro del lavoratore attuale intimato, rimasto estraneo all’accertamento dell’I.N.P.S. e nei confronti del quale i predetti verbali non recavano alcuno specifico riferimento, deponendo, piuttosto, per l’irregolarità delle assunzioni in genere (come detto, senza specifico riferimento al lavoratore), ritenendo, a fronte di ciò, specifica e puntuale l’asserzione del lavoratore sul numero di giornate lavorate.
21. Trattasi di valutazione involgente apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che, come tale, non può essere sindacata in questa sede di legittimità.
22. Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
23. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.
24. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
25. La suddetta condizione sussiste nel caso di specie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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