CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5591 del 22 marzo 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – DOCENTE – PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE – TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELL’INPS – CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a) Tribunale di Venezia, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l’INPS esponendo di essere stato dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione e di essere transitato, a far data dal 1.9.98, in virtù di mobilità intercompartimentale, nei ruoli dell’Inps in base ad ordinanza ministeriale n. 217/98; che tale ordinanza prevedeva la collocazione dei docenti trasferiti nella 7^ qualifica funzionale con conservazione dell’anzianità maturata e del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori del personale Inps; che l’Istituto non aveva rispettato l’ordinanza ministeriale poiché non aveva corrisposto il salario di professionalità che era attribuito al personale INPS dall’1.1.1998 a seguito di contrattazione integrativa, e che inoltre, a seguito di aumenti stipendiali del personale Inps, l’assegno di garanzia dello stipendio attribuito al momento del passaggio dal Ministero all’Ente era stato riassorbito; deduceva, inoltre, il diritto al trattamento economico come quantificato nella tabella allegata all’ordinanza ministeriale n. 217 e la conservazione dell’anzianità maturata presso l’amministrazione centrale. Resisteva l’INPS. Il Tribunale accoglieva le domande. Avverso la citata sentenza proponevano rituale gravame l’Inps, lamentando l’errata interpretazione dell’ordinanza ministeriale n. 217 e rilevando la corretta attribuzione dell’anzianità di servizio, l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla contrattazione decentrata per il pagamento del c.d. salario di professionalità, l’applicazione del principio generale del riassorbimento dei trattamenti retributivi più favorevoli. Con sentenza pubblicata il 29.5.2009, la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’impugnazione.
Per la cassazione propone ricorso il lavoratore, affidato a quattro motivi. Resiste l’Inps con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Con la suddetta memoria, i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al terzo ed al quarto motivo di impugnazione, rinunzia confermata da dichiarazione proveniente dalla stessa parte che è stata depositata in udienza prima della relazione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 1998 nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto vincolante la tabella allegata alla suddetta ordinanza e formula il seguente quesito di diritto: “Se l’OM 217/1998 sia opponibile all’INPS e se, conseguentemente, nella fattispecie in esame gli emolumenti di cui ha tabella allegata alla O.M. 217/1998 debbano essere riconosciuti a V.S.”.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2112 c.c. e dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, nonché vizio di motivazione, per avere, la Corte territoriale, omesso il conteggio dell’intera anzianità maturata presso l’amministrazione centrale, con particolare riferimento al servizio pre-ruolo. Formula il seguente quesito di diritto: “Se al personale proveniente dal servizio scolastico e trasferito per mobilità intercompartimentale all’INPS dal 1.9.1998, giusta O.M. 217/1998, debba essere riconosciuto il diritto alla conservazione dell’anzianità maturata nel comparto di provenienza comprensiva del periodo pre-ruolo nell’ex livello VII e se, conseguentemente nella fattispecie in esame, a V.S. debba essere riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto nella scuola nel periodo 29.11.1968 – 30.9.1974”.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, nonché vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del salario di professionalità riconosciuto ai dipendenti INPS, con contratto collettivo decentrato del 1997, e con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 2112 c.c., dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché vizio di motivazione, avendo la sentenza di appello considerato riassorbibile l’assegno di garanzia (riconosciuto, al momento del passaggio, ai fini della conservazione del trattamento economico in godimento) a seguito dell’aumento dello stipendio tabellare conseguito presso l’ente ad quem.
4. – Sopravvenuta una rituale rinuncia del ricorrente al terzo ed al quarto motivo, vanno esaminati il primo ed il secondo che sono da ritenere infondati.
L’art. 6, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 1998 ha previsto che: “Il docente è collocato nei ruoli dell’Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l’anzianità maturata ed il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps”.
Questa Corte ha, in fattispecie del tutto analoghe a quella controversa, già affermato che l’ordinanza ministeriale posta a base del trasferimento (ordinanza n. 217 del 1998, in particolare, dall’art. 6) è stata correttamente interpretata nel senso che essa garantiva i medesimi trattamenti accessori attribuiti ai dipendenti dell’I.N.P.S., e ne ha tratto la conseguenza, perfettamente coerente, che ciò che non poteva essere attribuito ai dipendenti non spettava neppure a coloro che fossero divenuti tali per effetto della mobilità. Si aggiunga che l’interpretazione accolta non determina alcuna violazione della regola di parità, dovendosi in base ad essa attribuire il medesimo trattamento a tutti coloro che ne abbiano diritto, mentre, nel caso di specie, tale diritto non è stato riconosciuto.
In particolare, nelle sentenze n. 18568/2005, n. 18600/2005, n. 8693/2006, n. 18129/2014, n. 17125/2015; questa Corte ha ritenuto incensurabile l’opzione ermeneutica adottata dai giudici di merito, nella parte in cui avevano rilevato che l’ordinanza ministeriale n. 217 del 1998 attribuiva ai dipendenti trasferiti i trattamenti accessori per il personale dell’I.N.P.S. alle medesime condizioni in presenza delle quali detti trattamenti spettavano al personale dell’ente, così subordinando la riconoscibilità di tutte le voci retributive ivi previste alla circostanza – decisiva secondo il contratto collettivo integrativo per l’anno 1998 e, nella specie, non soddisfatta – dell’essere in servizio presso l’Istituto alla data del 1 gennaio 1998 (pervenendosi, deve aggiungersi, in caso contrario ad una discriminazione opposta nei confronti dei dipendenti INPS in condizioni analoghe rispetto a quella degli attuali ricorrenti).
Il principio è stato affermato in identiche controversie, promosse da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell’INPS, nel settembre 1998, a seguito di procedura di mobilità intercom parti menta le – alla stregua del D.M. 19 marzo 1998, n. 135, e dell’ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 – concernenti il riconoscimento di tutti i trattamenti economici previsti dall’ordinanza ministeriale oltre che la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi del trattamento di miglior favore già goduto presso l’amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di “assegno garanzia stipendio”, all’atto del trasferimento all’INPS.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento assunto con le decisioni innanzi citate.
5. – Con riguardo al secondo motivo del ricorso ossia alla valorizzazione del periodo pre-ruolo, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente, per un verso, deve esporre compiutamente i fatti rilevanti e, per un altro, deve indicare puntualmente gli atti e i documenti delle pregresse fasi del giudizio che condizionano l’ambito di operatività della violazione denunciata (v. Cass. S.U. n. 8053/2014). Parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, indicare con esattezza quale tipo di servizio pre-ruolo riteneva fosse stato trascurato dall’Inps nella ricostruzione della sua carriera (senza limitarsi alla mera indicazione del periodo, come effettuato a pag. 9 del ricorso), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentire l’individuazione e il reperimento dei necessari documenti prodotti a supporto del diritto preteso nell’ambito delle fase processuali di merito, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
6. – Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, pari ad Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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