CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 560 del 15 gennaio 2016
INCENTIVI FISCALI – RECUPERO ATTRAVERSO L’EMISSIONE DI DUE DISTINTI ATTI – REVOCA DEL BENEFICIO DI COMPETENZA DEL CENTRO OPERATIVO E RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA DI COMPETENZA DELL’ENTE IMPOSITORE – ALTRI TRIBUTI
RITENUTO IN FATTO
La ditta individuale (…) presentava in data 31.10.1998 istanza di ammissione al credito di imposta a norma dell’art. 4 della legge 449 del 1997, in relazione all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre dipendenti. L’istanza era accolta con autorizzazione alla utilizzazione del credito di imposta di euro 13.428.
A seguito di controlli dai quali risultava che il beneficiario non aveva mantenuto il livello di occupazione per il quale era stato concesso il credito fiscale, il Centro operativo di (…) emetteva provvedimento di revoca totale del credito a norma dell’art. 8 comma 1 d.m. n.311 del 1998. Contro il provvedimento di revoca il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo rigettava con sentenza depositata il 25.11.2005, confermata dalla Commissione tributaria regionale con sentenza depositata il 31.3.2008, irrevocabile per mancata impugnazione in data 16.5.2009.
Dopo I’emissione del provvedimento di revoca ad opera del Centro Operativo di (…), l’Agenzia delle Entrate di (…) in data 6.11.2004, notificava a (…) il provvedimento di recupero della somma versata in meno. Contro di esso il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che lo rigettava con sentenza depositata li 23.9.2006. Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli Sez. dist.dl Salerno che con sentenza del 12.1.2009 lo accoglieva, sul rilievo che il provvedimento di recupero non poteva essere emesso prima che fosse divenuto definitivo, per esaurimento dei gradi di giudizio, il precedente provvedimento di revoca del credito di imposta.
Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 8 d.m. n. 311 del 1998 in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ. in quanto la definitività del provvedimento di revoca, richiesta per la emissione del successivo provvedimento di recupero dell’imposta non versata, deve intendersi come intervenuta definizione del procedimento amministrativo di revoca; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 68 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Ufficio dovesse procedere alla riscossione frazionata del recupero delle somme dovute a seguito della revoca del credito di imposta.
Il contribuente non ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La comunicazione di revoca dell’incentivo fiscale previsto dall’art. 4 della legge n. 449 del 1997, disposta dal Centro Operativo di (…) a norma dell’art. 8 comma 1 del decreto ministeriale n. 311 del 1998, costituisce atto impugnabile davanti al giudice tributario, avendo natura di provvedimento definitivo con il quale l’autorità competente porta a conoscenza dell’interessato l’avvenuta revoca di una agevolazione tributaria ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett.h) decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (conforme Sez. 5, Sentenza n. 3343 del 12/02/2013, Rv.625258).
L’art. 8 comma 2 del decreto ministeriale citato stabilisce che l’atto di recupero del credito di imposta, di cui il contribuente ha indebitamente beneficiato, può essere emesso dall’Agenzia delle Entrate dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo, ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo. La previsione normativa secondo cui il recupero dell’incentivo fiscale si attua attraverso l’emissione due distinti atti, autonomamente impugnabili, di revoca del beneficio di competenza dei Centro Operativo di (…) e di recupero del credito di imposta di competenza dell’ente impostore, il primo costituente presupposto per l’emanazione del secondo, induce questo Collegio a ritenere che il requisito della “definitività” dell’atto di revoca debba riferirsi non solo alla intervenuta conclusione del relativo procedimento amministrativo, ma anche all’esaurimento della eventuale fase di impugnazione giurisdizionale dell’atto di revoca.
2. Il secondo motivo è assorbito.
La peculiarità della questione e l’accertata mancanza dei requisiti previsti per beneficiare dell’incentivo giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
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