CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5628 del 22 marzo 2016
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELL’INFORTUNIO – REVOCA DELLA RENDITA VITALIZIA – ACCERTAMENTO – ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI
Fatto – Diritto
La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di T.C. tesa ad ottenere il ripristino della rendita vitalizia già riconosciuta e revocata dall’Inail in data 9.7.2002, sul presupposto di un miglioramento degli esiti dell’infortunio occorsogli in data 15.8.1992.
La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente medico nominato in primo grado che non riteneva scalfite dalle osservazioni formulate dal consulente di parte ed allegate al ricorso in appello tanto che non riteneva necessario disporre una nuova consulenza.
Per la cassazione della sentenza ricorre T.G. che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c..
La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla censura che investiva il capo della domanda relativo alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado sebbene fosse stata presentata la necessaria documentazione per l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. L’Inail si è ?costituito per resistere con controricorso.
Tanto premesso e sulla censura formulata va rilevato che, effettivamente, la Corte di appello ha del tutto omesso di esaminare la censura che investiva il capo della decisione con il quale il giudice di primo grado aveva condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della consulenza d’ufficio.
Dall’esame degli atti, consentito dalla censura formulata, si evince infatti che il T.G. aveva specificatamente impugnato tale capo della decisione evidenziando che in allegato al ricorso di primo grado era stata depositata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la percezione nell’anno antecedente l’instaurazione del giudizio di un reddito imponibile non superiore a quello previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per ottenere l’esonero dal pagamento delle spese del giudizio in materia previdenziale o assistenziale, provvedendo altresì al nuovo deposito della dichiarazione già allegata al ricorso di primo grado.
Ne consegue che il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 n. 5 c.p.c. e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può essere deciso nel merito con dichiarazione di non ripetibilità delle spese del giudizio di primo grado in considerazione della ritualità della dichiarazione formulata dalla parte in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, vanno distratte in favore dell’avvocato che se ne dichiara anticipatario.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ferma la reiezione della domanda di ripristino dell’azionata rendita, dichiara non ripetibili le spese del giudizio di primo grado. Condanna l’Inail al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2000,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Omissis che se ne dichiara anticipatario.
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