CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5716 depositata il 23 marzo 2016
TRIBUTI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – NULLITA’ DELLA NOTIFICAZIONE PRESSO PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN SENTENZA
Fatto
La società esercita attività di produzione di confezioni di abbigliamento, che cede, ai fini della loro commercializzazione in Italia ed all’estero, ad altre due società consorelle, in quanto tutte, compresa la ricorrente, controllate da s.p.a. E.Z.H..
In relazione all’anno d’imposta 2003, la ricorrente ha ricevuto notificazione di un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate, ai fini delle imposte dirette, dell’irap, dell’iva e delle conseguenti sanzioni, ha rettificato il modello unico presentato, contestando, per quanto ancora d’interesse, le deduzioni dei costi e la detrazione dell’iva riguardanti cinque fatture emesse dalla capogruppo per prestazioni pubblicitarie e di uso del marchio.
A fondamento della contestazione v’era l’esclusione dell’inerenza degli esborsi all’oggetto dell’attività imprenditoriale, indirizzato alla sola produzione e non già alla commercializzazione dei beni: di qui, secondo l’ufficio, l’estraneità, rispetto all’oggetto sociale della IN.CO., delle attività funzionali al collocamento dei beni prodotti.
La contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, considerando che la condotta di ribaltamento dei costi sulle imprese produttrici del gruppo, anziché su quelle che lo commercializzano, è incoerente con l’oggetto sociale delle prime. A tanto il giudice d’appello ha aggiunto che l’emissione delle fatture non è stata corredata di elementi atti a dimostrare che la capogruppo abbia effettivamente sostenuto le spese ribaltate sulla contribuente.
Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, affidandolo a quattro motivi, il terzo dei quali frammentato in tre censure, illustrati con memoria, cui non v’é replica.
Il giudizio proviene da udienza camerale, in esito alla quale è stato fissato per la trattazione in pubblica udienza.
Diritto
1. – Preliminarmente va ritenuto che il ricorso, benché costruito con la tecnica dell’assemblaggio, non violi il principio di autosufficienza, in quanto la riproduzione integrale degli atti inerenti al giudizio di merito è preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (in termini, Cass., sez.un., ord. 24 febbraio 2014, n. 4324).
2. – Nel merito, fondato, e con rilievo assorbente dei restanti, è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., col quale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 20, 16 e 17 del medesimo decreto, denunciando la nullità della sentenza impugnata, in quanto l’appello, anziché essere notificato al difensore nominato e costituito in primo grado, è stato indirizzato ad altro soggetto.
La sentenza di primo grado riprodotta in ricorso evidenzia che la società era difesa da V.B., domiciliato in Biella, alla via (…); analoga indicazione compare nell’intestazione della sentenza impugnata.
Ciononostante, l’appello dell’ufficio è stato indirizzato a tal V.B. ed a lui notificato, al medesimo indirizzo in Biella, via (…).
3. – La notificazione così eseguita è da ritenere tuttavia nulla e non già inesistente.
É principio ormai comunemente recepito quello secondo cui l’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto, come accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo non riferibili al destinatario e non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare. Si configura invece la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema o di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. 18 luglio 2008, n. 19985; Cass. 12 maggio 2011, n. 10464).
3.1. – Nel caso in esame, emerge dall’esame degli atti che:
– costituendosi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara, l’Agenzia delle entrate indicava il consulente domiciliatario della società V.B. erroneamente come V.B., correttamente enunciando, tuttavia, l’indirizzo di via (…) in Biella;
– con l’appello, fermo rimanendo l’indirizzo, il nome è divenuto V.B. e
– alla società, presso lo studio del nominato V.B., all’indirizzo correttamente indicato il gravame è stato notificato.
La sequenza degli atti induce a ritenere, anche in mancanza di qualsivoglia elemento che accrediti l’esistenza di tal V.B. avente il medesimo indirizzo di V.B., che copia dell’appello sia stata ricevuta, oltre che nel luogo eletto come domicili», da persona che abbia almeno qualche riferimento con la società destinataria della notificazione.
3.2. – Si consideri che, in un’ipotesi contigua, la Corte (Cass., ord. 6 luglio 2015, n. 13919) ha ritenuto che la notificazione del ricorso – in quel caso per cassazione – presso il domicilio eletto ad un procuratore che abbia lo stesso cognome di quello indicato in sentenza, ma un nome diverso, tenuto conto della identità dello studio e del cognome dei due avvocati può considerarsi eseguita in luogo e a persona che presentino comunque una relazione con l’intimato, sicché non è inesistente, ma nulla, con la sola conseguente necessità della sua rinnovazione.
3.3. – Il che determina la necessità che il giudice d’appello proceda alla rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., al fine di assicurare il corretto svolgimento del giudizio.
4. – Ne deriva che la sentenza va cassata ed all’uopo il giudizio rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che regolerà anche le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
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