CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5720 depositata il 23 marzo 2016 -Gli importi corrisposti da un’impresa ad un’associazione sportiva dilettantistica, a titolo di sponsorizzazione, costituiscono, fino a 200.000 euro, spese di pubblicità integralmente deducibili per presunzione assoluta di legge, a condizione che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa e che l’associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale