CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5725 depositata il 23 marzo 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – REGISTRO – GIUDICATO DI RIFLESSO
Svolgimento del processo
Con atto di compravendita in data 30/9/2003 T.A.R. aveva venduto a V.L. un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) per il valore dichiarato di 7.700 Euro.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Viterbo notificò avviso di accertamento con il quale aumentò il valore del cespite a 29.000,00 Euro.
A seguito di sentenza passata in giudicato, emessa nei confronti dell’acquirente V.L. dalla CTP di Viterbo nr. 196/02/07 di annullamento dell’avviso di liquidazione, T.A.R. propose a sua volta ricorso avverso la cartella di pagamento, al fine di avvalersi del giudicato favorevole dell’acquirente coobbligato solidale.
La CT di Viterbo rigettò il suddetto ricorso avverso la cartella di pagamento sia in primo che in secondo grado per avere la T. impugnato l’avviso di accertamento oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione T.A.R. con due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso T.A.R. lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di appello ritenuto regolare la sentenza della CTP di Viterbo sebbene firmata dal solo giudice relatore, per morte del Presidente ed impedimento del Giudice anziano.
Con il secondo motivo di ricorso T.A.R. lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i giudici di appello ritenuto di estendere il giudicato favorevole ottenuto dall’acquirente coobbligato solidale, di cui alla sentenza della Commissione Tributaria di Viterbo nr.196/02/07 del 1/8/2007 in quanto la ricorrente aveva tardivamente impugnato l’avviso di accertamento oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto.
In ordine al primo motivo la nullità della sentenza collegiale sottoscritta dal solo giudice relatore, per morte del Presidente ed impedimento del Giudice anziano, derivante dall’omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dalla L. 8 agosto 1977, n. 532, art. 6) artt. 132 e 276 cod. proc. civ., art. 118 e 119 disp. att. cod. proc. civ., applicabili al processo tributario “ex” art. 1 D.Lgs. n. 546 cit., non è nullità insanabile. Infatti, come affermato da Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014: “La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.
In ordine al secondo motivo risulta infondata la richiesta di volersi avvalere del giudicato favorevole del coobbligato solidale dell’acquirente.
Al riguardo giova sottolineare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in merito alla estensione, ex art. 1306 cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l’Amministrazione finanziaria ed un condebitore solidale Sez. 5, Sentenza n. 14814 del 05/07/2011: “In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. (conforme Sentenza n. 134 del 09/01/2003, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 276 del 08/01/2013).
Nella fattispecie in esame, la CTR aveva ritenuto inammissibile l’appello perchè la ricorrente aveva tardivamente impugnato l’avviso di accertamento oltre il termine di sessanta giorni e pertanto era precluso alla contribuente avvalersi del giudicato favorevole del coobbligato acquirente in presenza di un giudicato diretto emesso nei loro confronti, essendo irrilevante la natura meramente processuale della pronuncia.
Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 18025 del 07/09/2004: “In tema di solidarietà tributaria, la facoltà del coobbligato d’imposta di avvalersi, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., della sentenza – passata in giudicato – pronunciata tra l’amministrazione finanziaria ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Ad un tal riguardo, anche la sentenza a contenuto meramente processuale (nella fattispecie, pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività) costituisce ostacolo all’applicazione del principio del giudicato riflesso”.
Conseguentemente deve essere rigettato il ricorso in ordine ad entrambi i motivi mentre, stante l’evolversi della vicenda processuale, possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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