CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 576 depositata il 15 gennaio 2016
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 31.12.1999, efficace dal 1.1.2000, la società G. S. I. spa cedeva a O. R. s.c.p.a. un ramo di azienda sito in Ivrea. L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nell’anno 2002 un avviso di accertamento con il quale determinava a carico della società cedente G.S.I. una maggiore imposta Irpeg oltre interessi e sanzioni, conseguente ad una maggiore plusvalenza derivante dalla rettifica del corrispettivo conseguito con la predetta cessione di ramo di azienda.
Con segnalazione pervenuta alla Agenzia delle Entrate di Milano in data 28.7.2004, la Direzione Regionale della Campania informava la Agenzia delle Entrate di Milano che in data 22.12.2000 il medesimo ramo di azienda di Ivrea , unitamente ad altri due rami di azienda siti in Bitritto e Pozzuoli, era stato riacquistato dalla società G.S.I. Italia spa per un valore di avviamento periziato in euro 5.608.500. Pertanto l’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva un avviso di accertamento integrativo con il quale determinava una maggiore plusvalenza di euro 4.208.500 rispetto a quella originariamente determinata con il primo avviso di accertamento.
Avverso l’avviso di accertamento integrativo G. S. I. spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n.344 del 2006.
Contro la sentenza la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che lo accoglieva con sentenza dei 14.11.2008, ritenendo l’insussistenza di nuovi elementi necessari per procedere ad accertamento integrativo a norma dell’art.43 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione dell’art.43 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. , nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti previsti per l’emissione di un atto di accertamento integrativo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 2909, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. con riferimento all’inciso della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto ostativo alla emissione dell’avviso integrativo, ai fini delle imposte sul reddito, il fatto che la medesima plusvalenza sia stato oggetto di un accertamento con adesione intervenuto tra le parti ai fini dell’imposta di registro; 3) violazione e falsa applicazione degli artt.39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 coddiroc.civ. ; 4) violazione e falsa applicazione degli artt.39,40 e 43 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ.; 5) violazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 2967 cc ; 6) omessa motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ.
La società non ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato. Sussiste il requisito della “sopravvenuta conoscenza” degli elementi posti a base dell’avviso di accertamento integrativo relativo alla maggiore plusvalenza tassabile, appresi dalla Agenzia delle Entrate di Milano a seguito della segnalazione della Direzione regionale Campania del 28.7.2004, successiva al primo avviso di accertamento emesso nell’anno 2002. A tal fine devono considerarsi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 43, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento dell’adozione di esso. (Sez. 5, Sentenza n. 11057 del 12/05/2006, Rv. 590591).
La Commissione tributaria regionale di Milano ha affermato l’insussistenza dei presupposto richiesto per l’emissione di un avviso di accertamento integrativo sul rilievo che il valore della plusvalenza “non è revisionabile in aumento per mezzo della pura e semplice mutuazione del maggior valore attribuito successivamente ad altro evento negoziale”, e che “il precitato art.43 è preordinato alla ripresa a tassazione di altri elementi reddituali incrementativi del reddito complessivo definito in precedenza e non noti al momento dell’esercizio della precedente attività accetatrice “.
L’argomentazione è viziata da erronea interpretazione dell’art.43 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600. La sopravvenienza di “nuovi 2 elementi” richiesti dalla norma per l’emissione dell’accertamento integrativo non può essere restrittivamente interpretata quale sopravvenienza di “nuovi elementi reddituali”, poiché l’emersione di nuovi cespiti imponibili legittima senz’altro l’adozione di un autonomo avviso di accertamento. L’ampia dizione utilizzata nella disposizione di legge, che iichiede genericamente la sopravvenienza di “nuóvi elementi”, legittima il ricorso all’avviso di accertamento integrativo allorché successivamente all’accertamento originario, venga a conoscenza di elementi fattuali, probatoriamente rilevanti, sconosciuti al momento della emissione dell’avviso originario. Il contenuto preclusivo dell’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 deve essere limitato al divieto, rebus sic stantibus, di emettere un avviso di accertamento integrativo sulla base della semplice rivalutazione o maggiore approfondimento di dati probatori già interamente noti all’Ufficio al momento della emissione dell’avviso originario ( conforme Sez. 5, Sentenza n. 11421 del 03/06/2015, Rv. 635680; Sez. 5, Sentenza n. 8029 del 03/04/2013, Rv.625927).
Nel caso in esame, il contenuto della segnalazione della Direzione Regionale della Campania è consistito nella comunicazione dell’intervenuto riacquisto in data 22.12.2000, da parte della originaria venditrice G.S.I. spa , del medesimo ramo di azienda di Ivrea (unitamente ad altri due rami di azienda ), con attribuzione, mediante valutazione peritale, di un valore di avviamento di gran lunga superiore a quello determinato in occasione della primigenia cessione del 1.1.2000.
Tale circostanza di fatto costituisce sicuramente elemento nuovo sopravvenuto, probatoriamente rilevante ai fini fiscali e legittimamente utilizzabile ai fini della emissione dell’avviso di accertamento integrativo previsto dall’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
2.Non costituisce circostanza ostativa all’accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini dell’imposta sui redditi, il fatto che, ai diversi fini dell’imposta di registro, sia intervenuto un accertamento con adesione, attesa la diversità dei principi relativi alla determinazione del valore di un bene valevole per le due tipologia di imposta. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Milano perché, ritenuta la sussistenza o dei presupposti di legge per l’emissione dell’avviso di accertamento integrativo, proceda all’esame di merito dei motivi di appello, decidendo all’esito anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
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