CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 618 del 15 gennaio 2015
LAVORO – DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA – CONTRIBUTI DOVUTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E DECENNALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Polis Consulenze e Servizi Immobiliari srl (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Polis) propose opposizione a due cartelle esattoriali, portanti crediti Inps afferenti a contributi omessi in relazione alla lavoratrice C.S.A., relativamente al periodo 15.11.1990-30.6.1998.
C.S.A. convenne a sua volta in giudizio la Polis, per sentir dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato fin dall’origine (15.11.1990), laddove la regolarizzazione del medesimo era intervenuta soltanto a partire dal 1O.7.1994, rivendicando altresì la spettanza di differenze retributive.
Il primo Giudice accolse il ricorso della C.S. solo per ciò che concerneva il riconoscimento ab origine della natura subordinata del rapporto lavorativo e la spettanza di differenze di TFR e rigettò le opposizioni alle cartelle esattoriali.
La Corte d’Appello di Firenze”, con sentenza del 24.10-18.11.2008, accogliendo il gravame svolto dalla lavoratrice e, parzialmente, quello spiegato dalla Polis, dichiarò dovuti i contributi e le somme aggiuntive in relazione al minor periodo 7.8.1993 – giugno 1998 e condannò la parte datoriale al pagamento delle differenze retributive ritenute di spettanza.
A sostegno del decisum, per ciò, che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:
– in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, doveva ritenersi che: la C. S. aveva iniziato il suo rapporto con la Polis nel novembre 1990; si era trattato di una presenza continua nel rispetto dell’orario di apertura dell’ufficio; le mansioni svolte per il periodo controverso erano caratterizzate da semplicità ed esecutività (segreteria generica), assolutamente incompatibili con la prestazione di un’opera professionale; la lavoratrice aveva operato sotto la direzione ed il coordinamento dell’amministratore societario, che aveva il suo ufficio dietro il locale (ingresso con bancone), costituente la postazione lavorativa della C.S.;
per tutto il periodo controverso la C.S. aveva ricevuto un compenso fisso e mensilizzato, per un primo periodo “al nero” e, dal marzo 1992, dietro presentazione di fattura per collaborazione professionale di consulenza; la C. era stata da subito inserita nella, pur embrionale, struttura operativa della neocostituita Polis;
pertanto ricorrevano nella fattispecie tutti gli indici rivelatori della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza; anche la volontà contrattuale delle parti, quale manifestatasi nel concreto atteggiarsi del rapporto, era stata chiaramente volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, che era stato formalizzato come tale solo dopo oltre tre anni e mezzo, durante i quali il rapporto si era dapprima svolto “al nero” e, poi, era stato “mascherato” da un rapporto di prestazione d’opera professionale implausibile, tenuto conto della giovane età della lavoratrice, della sua mancanza di esperienza, della natura meramente esecutiva delle mansioni affidatele;
– quanto alla svolta eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, doveva trovare applicazione il principio secondo cui, in ordine all’intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della L. n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell’entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore era idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando fosse intervenuta prima, ovvero fosse intervenuta, comunque, entro il 31 dicembre 1995, mentre, in relazione ai contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest’ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale poteva operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza; nel caso di specie, la prima denuncia della lavoratrice recava la data del 7.8.1998, onde risultava maturato il termie prescrizionale per la contribuzione dovuta sino al 6.8.1993.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
La Polis Consulenze e Servizi Immobiliari srl ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo.
Le intimate C.S.A. ed Equitalia Cerit spa non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Risulta logicamente prioritaria la disamina dell’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 2094 e 2697 c.c.), viene dedotto che la Corte territoriale, nel ritenere la natura subordinata del rapporto lavorativo fin dal suo sorgere, aveva mal valutato alcune risultanze testimoniali e non aveva tenuto conto della mancata prova dell’assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
2.1 Va premesso che nel presente giudizio trova applicazione, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., a mente del quale, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; secondo l’orientamento di questa Corte, il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
2.2 Con il motivo all’esame la ricorrente incidentale denuncia anche l’erronea valutazione delle prove, svolgendo così una censura astrattamente riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (ancorchè il riferimento allo stesso non risulti rubricato); omette tuttavia la formulazione di un pertinente momento di sintesi atto a circoscrivere i limiti dei pretesi vizi motivazionali, il che rende inammissibile tale profilo di doglianza.
2.3 Quanto al denunciato errore di diritto, va considerato che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, l’esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4036/2000; 4171/2006).
Nel caso di specie, come diffusamente esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri utilizzabili per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto dedotto in causa, rilevando l’eterodirezione della prestazione lavorativa, l’avvenuto inserimento della prestatrice nell’organizzazione aziendale, la contemporanea sussistenza dei cosiddetti indici sussidiari, quali la continuità della prestazione lavorativa, il rispetto dell’orario, la riscossione di un compenso fisso e mensilizzato.
Il profilo di doglianza all’esame va quindi disatteso.
3. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione di norme di diritto (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e art. 252 disp. att. c.c.), si duole della mancata considerazione, nella specie, dell’incidenza, ai fini dell’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, del disposto dell’art. 252 disp. att. c.c., desumendone che, anche per i contributi ante 1996, in mancanza di atti interrativi, il nuovo termine prescrizionale avrebbe dovuto decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al compimento del decennio dalla data di maturazione del credito e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2000; la denuncia della lavoratrice, intervenuta nell’agosto 1998, doveva pertanto ritenersi idonea a mantenere il termine decennale di prescrizione dell’intero credito.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione delle medesime norme di diritto, deduce, richiamando i principi su cui si fonda il motivo precedente, l’idoneità all’interruzione della prescrizione dell’intero credito azionato del verbale ispettivo del 18.2.1999, notificato alla Polis il 15.3.1999.
I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Nella giurisprudenza di legittimità era risultata maggioritaria l’opzione ermeneutica propugnata da Cass., n. 4153/2006, richiamata e seguita nella sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 6173/2008, alla quale fa espresso riferimento il ricorrente principale, affermò, secondo la massima ufficiale, che “In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge – salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente – il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. att. c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”.
L’orientamento di cui alla citata pronuncia n. 4153/2006 venne confermato anche dalla giurisprudenza successiva, ma tale continuità ermeneutica venne interrotta da Cass., n. 12422/2013, secondo la quale, ai fini del permanere dèi termine decennale di prescrizione, la denuncia da parte del lavoratore deve essere proposta nel termine di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e, comunque, nei limiti del decennio dalla nascita del diritto a contribuzione, e non già, come affermato nelle precedenti pronunce della Corte, nel termine quinquennale decorrente dalla scadenza dei contributi.
In presenza di tale contrasto si è reso necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 15296/2014, lo hanno composto, riaffermando il principio secondo cui “In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza”.
L’elemento di novità è consistito nell’aver sciolto un equivoco provocato dall’affermazione, contenuta nel ricordato precedente delle Sezioni Unite, secondo cui il termine prescrizionale, in applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. att. c.c., poteva essere inferiore se tale era il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente; ed invero le Sezioni Unite, nel più recente arresto, hanno chiarito che la L. n. 335 del 1995, ha dettato una disciplina speciale transitoria, compiuta e coerente, che prevale, per il principio di specialità, sulla regola generale di cui all’art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che la denuncia del lavoratore (che non è atto interattivo, non solo perchè non proviene dal creditore, ma anche perchè il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma quello di raddoppiare fin dall’inizio il termine da cinque a dieci anni) deve necessariamente intervenire entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi, occorrendo pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non si sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza.
Quindi, con riferimento, in particolare, ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, mentre per quelli per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima di tale data, la denuncia del lavoratore deve intervenire comunque entro il 31 dicembre 1995 (in parallelo con quanto previsto per gli atti interruttivi dell’ente previdenziale e valendo anche per il lavoratore il cosiddetto “effetto annuncio”), per quelli, invece, per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale può operare solo per effetto di una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.
Applicando tali principi, a cui si è attenuta la sentenza impugnata, entrambi i motivi del ricorso principale risultano infondati, dovendo rilevarsi che anche la notifica del verbale ispettivo è intervenuta quando il termine prescrizionale quinquennale era ormai decorso per i crediti anteriori al quinquennio dalla denuncia della lavoratrice e, pertanto, senza possibile incidenza interruttiva.
4. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese, non essendo invece luogo a pronunciare al riguardo per le parti intimate che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese; nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.
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