CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 618 del 15 gennaio 2015 – In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e dai datori di lavoro, relativi ai periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 335/1995 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio di scadenza, il precedente termine decennale può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista ex art. 3 legge n. 335/1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza