Corte di Cassazione sentenza n. 6291 del 10 marzo 2017
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità- Illegittimo se basato solo su giudizio del medico aziendale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza depositata il 26/4/2010, in parziale accoglimento del gravame interposto da U. A. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa in data 13/6/2008, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla IMBI Impianti Tecnologici S.r.l. in data 8/11/2002 all’U. e condannava la società datrice a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, a versargli un indennizzo pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed a corrispondergli la somma di Euro 1.214,15, oltre accessori di legge, per gli adeguamenti degli scatti di anzianità nel periodo dall’1/1/1998 all’8/11/2002. Per la cassazione della sentenza ricorre la IMBI Impianti Tecnologici S.r.l. sulla base di tre motivi. U. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt.2697 c.c. e dell’art. 5 della legge n. 604/1966, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che l’allegazione della certificazione di inidoneità fisica alla mansione redatta dal medico aziendale di cui all’art. 17 del d.lgs n. 626/94 non soddisfi di per sé l’onere della prova del giustificato motivo oggettivo e che, pertanto la predetta Corte avrebbe operato una distribuzione dell’onere della prova in aperta violazione dei criteri dettati dall’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 della legge n. 604/1966.
2. Con il secondo motivo, allegando violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione in merito al fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza della inidoneità fisica del lavoratore, la parte ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la prova in giudizio della sussistenza di un fatto deve ritenersi raggiunta a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove concorrano in tal senso presunzioni gravi, precise e concordanti e che, nel caso in esame, sussistono indubbiamente elementi presuntivi rispondenti a questi caratteri e, quindi, idonei a fare ritenere comprovata la sussistenza di una sindrome vertiginosa del lavoratore tale da comportare la sua inidoneità alle mansioni di manutentore elettrico da effettuarsi ordinariamente “in quota” (secondo l’eccezione tecnica di cui all’art. 4 d. 1gs. n. 235/2003), quali il giudizio di inidoneità espresso dal medico competente e la mancata impugnazione in via amministrativa di detto giudizio da parte del lavoratore a norma del comma 4 dell’art. 17 del d.lgs. n. 626/94.
3. Con il terzo mezzo di impugnazione si lamenta la violazione dell’art. 437 c.p.c., in quanto la Corte di merito, accogliendo la domanda del ricorrente volta al riconoscimento di differenze retributive a titolo di scatti di anzianità sarebbe incorsa in una manifesta violazione del disposto del comma secondo del predetto articolo che preclude la proposizione di nuove domande nel giudizio di appello, dato che il lavoratore reclama le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità che, in sede di appello, verrebbero richieste come conseguenti al diritto alla rivalutazione economica del valore unitario degli stessi scatti di anzianità già maturati alla data del gennaio 1998.
1.1 II primo motivo è inammissibile. Invero, attraverso la lamentata violazione di legge, con il descritto mezzo di impugnazione si chiede, in sostanza, alla Corte di legittimità di pronunziarsi in ordine alla valutazione degli elementi probatori, motivatamente vagliati e delibati dalla Corte di merito, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità, in modo del tutto coerente ed adeguato. E, come è noto, tale attività è istituzionalmente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove, ha l’onere di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle risultanze probatorie delle quali si denunzia il vizio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6023 del 2009). Nel caso di specie, invero, la contestazione. peraltro del tutto generica, anche sull’onere di distribuzione della prova, e la mera contestazione della circostanza che i giudici di appello non avrebbero adeguatamente motivato il fatto di non ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro che, a sostegno dei propri assunti, si era limitato alla produzione del certificato del medico competente ai sensi del d. lgs. n. 626/94, non trovano riscontro nel corretto iter motivazionale della sentenza di secondo grado, attraverso il quale si perviene alla giusta conclusione che, a fronte di un solo episodio di crisi vertiginosa, la società datrice di lavoro non ha assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente di delibare come fatto costitutivo del licenziamento che il lavoratore era veramente affetto da sindrome vertiginosa che era la causa di sopravvenuta inidoneità permanente al lavoro, non potendosi considerare provata tale circostanza attraverso il contestato referto del medico aziendale, neppure supportato da una richiesta di consulenza tecnica che potesse confermare il detto referto.
2.1 Parimenti inammissibile è il secondo mezzo di impugnazione che, nella sostanza, si riferisce alle stesse doglianze del primo, sotto il profilo del vizio di motivazione e si risolve, comunque, in una inammissibile richiesta di riesame e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimi.s’, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Ed invero, sulla rilevanza del certificato del medico aziendale, si osserva che gli arresti giurisprudenziali della Corre di legittimità ne escludono la natura di prova, in particolare quando il lavoratore abbia espressamente contestato il fatto (cfr., tra le molte, Cass. n. 3095/08, in cui viene sottolineata la sindacabilità da parte del giudice di merito del giudizio espresso dal medico aziendale anche nel caso in cui tale giudizio non sia stato impugnato in via amministrativa dal lavoratore ai sensi del d.lgs. n. 626/94; mancata impugnazione che non preclude la possibilità di contestare il detto giudizio in sede di impugnazione del licenziamento essendo appunto rimesso al giudice il sindacato sula correttezza del giudizio).
3.1 Il terzo motivo è infondato.
Lo stesso tende infatti ad una reinterpretazione della domanda. Invero, il lavoratore, secondo quanto si legge chiaramente anche nella sentenza della Corte di merito, aveva rappresentato di non avere goduto degli scatti di anzianità maturati dal gennaio del 1999 sulla base del CCNL Imprese artigiane metalmeccaniche e, dal gennaio 2000, del CCNL metalmeccanico Piccole e medie imprese. I relativi conteggi sono stati oggetto di verifiche nel corso di causa ed il lavoratore, nell’ambito della stessa prospettazione, aveva precisato, che i conteggi degli scatti aggiornavano gli scatti già in godimento alla stregua degli incrementi accordati dai contratti collettivi successivamente in vigore. E, come ben messo in evidenza dalla sentenza oggetto del giudizio di legittimità, tale precisazione è stata necessaria poiché la società datrice di lavoro ha basato la propria difesa sul fatto che l’U. avesse già goduto di cinque scatti di anzianità; argomento recepito in primo grado e respinto in appella:Inoltre, la stessa società, nella costituzione in secondo grado nulla ha eccepito sulla ritualità della domanda, limitandosi a chiederne il rigetto. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 7 aprile 2016
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - ambito applicativo - licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 24 giugno 2020, n. 298
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342 - In tema di IRAP, per il medico convenzionato, è esclusa la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5240 - L'inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l'inesistenza di una norma che al fatto associ l'effetto è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 maggio 2019, n. 13649 - In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34132 - In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 luglio 2019, n. 18556 - In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…