CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6494 del 4 aprile 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO – PROMESSA DI CONTRATTO DI LAVORO – SCRITTURA PRIVATA – OPZIONE IN LUOGO DI REINTEGRA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata ha esposto che con ricorso al Pretore di Roma del 14/1/1997 A.P. aveva riferito che con scrittura del 14/2/1994 aveva accettato la proposta di lavoro offertagli da R.A., quale titolare di diverse società, tra le quali I.C. spa, E. srl e la F., proposta con fa quale il promittente sì era impegnato per sé e per il tramite delle predette società a garantirgli un contratto di lavoro della durata di almeno 10 anni; che era stato quindi assunto dalla I.C. e poi dalla E. e che tuttavia quest’ultima lo aveva licenziato il 24/5/1996.
La Corte d’appello ha, altresì, esposto che a seguito del ricorso proposto dal P. nei confronti dell’A., della E. e della F. per l’annullamento del licenziamento, la reintegra ed il risarcimento danni, il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva accolto la domanda di annullamento del licenziamento e di condanna alle conseguenze di cui all’art. 18 Stat. Lav. solo s carico de la E.; che, a seguito dell’appello della E. e dell’appello incidentale del P., la Corte d’appello di Roma con sentenza del 13/10/2004, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato le domande dei P. tendenti all’annullamento del licenziamento ed alle conseguenze di cui all’art. 18 stat. Lav., pronuncia passata in giudicato, e, previa separazione, la Corte d’appello aveva sospeso il giudizio sull’appello incidentale del P. – avente ad oggetto l’inadempimento alla scrittura del 14/2/1994 e la condanna al pagamento delle retribuzioni fino a raggiungimento del decimo anno – in pendenza del giudizio sulla querela di falso proposta da A. ed E. avverso la citata scrittura del 14/2/94, giudizio conclusosi con sentenza di autenticità della scrittura, anch’essa passata in giudicato.
La Corte d’appello ha, poi, riferito che riassunto l’appello incidentale, con sentenza del 2/7/2008 la Corte territoriale, accogliendo la domanda del P., aveva condannato l’A. a pagare € 323.612, oltre al TFR; che a seguito del ricorso in Cassazione dell’A., la Corte di Cassazione aveva accolto il primo motivo del ricorso rilevando la nullità della notifica dell’appello incidentale del P. in quanto eseguito al domicilio eletto e non alla parte personalmente malgrado il decorso di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e quindi rinviato il giudizio nuovamente alla Corte d’appello di Roma.
Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello, disposta la rinnovazione della notifica dell’appello incidentale come richiesto con la sentenza della Corte di Cassazione, ha rigettato, per quel che qui ancora rileva, l’appello incidentale del P.
La Corte ha rilevato che il tenore letterale della scrittura del 14/2/1994, su cui era fondato l’appello incidentale, era univoco nel senso che con la stessa A. non aveva concluso un contratto di lavoro ma si era impegnato nei confronti del P. a procurargli l’assunzione alle dipendenze di società del gruppo; che pertanto, in primo luogo, il P. non poteva estendere le sue pretese alle società E. e F. estranee alla promessa e che anche la tesi del gruppo non avrebbe giovato alla tesi di parte ricorrente; che era infondata la richiesta di pagamento delle retribuzioni omesse fino al decennio nei confronti dell’A. in quanto era pacifico che l’A. aveva adempiuto alla sua obbligazione assicurando al P. l’assunzione presso la I.C. e poi E.; che tuttavia il P. a seguito della sentenza del Tribunale, che aveva disposto la reintegra vi aveva rinunciato esercitando l’opzione di cui all’art. 18 per le 15 mensilità e dunque aveva rinunciato a valersi delta scrittura del 14/2/1994 con la conseguenza che egli non poteva far valere un diritto derivante da una clausola a cui aveva rinunciato.
Avverso la sentenza ricorre il P. formulando due motivi, resistono con controricorso la soc E. spa e R.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1381, 2909 c.c., art. 18 stat. Lav., artt. 1 e 3 L. n. 604/1966, artt. 324 e 336, comma 2, cpc per avere la Corte affermato erroneamente che il P. aveva rinunciato al posto avendo optato per l’indennità sostituiva della reintegra. Rileva che egli in realtà non poteva rinunciare a nulla in quanto il licenziamento della E. era stato dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1236, 1381 e 1324 c.c., art. 18 stat. Lav. per avere erroneamente affermato che il P. aveva rinunciato alla promessa dell’A. con atto del 24/6/2003 senza comprendere che per lo meno fino a quella data la promessa doveva essere adempiuta.
I motivi,congiuntamente esaminati, sono infondati.
La Corte territoriale ha affermato che l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 18 aveva determinato la rinuncia da parte del P. a far valere qualsiasi diritto derivante dalla scrittura e, cioè sia eventuali retribuzioni maturate fino all’esercizio dell’opzione sia, comunque, retribuzioni relative al decennio garantito nella scrittura. In sostanza la Corte, esaminata la scrittura, ha ritenuto di poter interpretare, alla luce del comportamento successivo del P. nel senso che l’esercizio dell’opzione equivaleva alla rinuncia da ogni eventuale beneficio derivante da detta scrittura.
Così intesa la sentenza impugnata, deve escludersi la sussistenza della violazione delle norme richiamate dal ricorrente atteso che la decisione della causa non trova fondamento nell’applicazione delle stesse.
La Corte d’appello, infatti, si è limitata a valutare il comportamento del P. ritenendo che l’esercizio dell’opzione fosse manifestazione della volontà di rinuncia a valersi della scrittura privata e dei benefici derivanti dalla stessa.
Le censure del ricorrente non sono volte ad attaccare l’affermazione della Corte secondo cui l’esercizio dell’opzione determinava rinuncia al posto ed era da intendersi interamente abdicativa.
Non sono formulate, cioè, censure con riferimento all’interpretazione della scrittura ed al comportamento successivamente tenuto dal P. in ordine al quale non si prospettano circostanze concrete idonee ad escludere la correttezza dell’interpretazione della Corte.
Il ricorrente, infatti, poggia la sua tesi sulla circostanza che la sentenza di reintegra a seguito della quale il ricorrente aveva esercitato l’opzione, era stata riformata in appello, avendo dichiarato legittimo il licenziamento, con la conseguenza che il ricorrente non poteva rinunciare a nulla ed ad un posto inesistente; e ciò con la conseguenza che permaneva la promessa dell’A..
Il ricorrente, tuttavia, non coglie la reale ratio della sentenza impugnata che da ravvisare nell’interpretazione che la Corte d’appello ha fornito della scrittura e del successivo comportamento del P. da intendersi quale rinuncia a qualsiasi beneficio derivante dalla scrittura.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun errore della sentenza impugnata nel non aver valutato la sentenza che aveva riformato la pronuncia di reintegra.
La Corte territoriale ha infatti, testualmente riferito che “Con tale contegno, l’odierno ricorrente in riassunzione, manifestando univocamente il disinteresse al mantenimento di quel posto di lavoro che, con la scrittura del 14/2/1994 A. gli aveva promesso, aveva rinunciato all’oggetto principale della promessa rispetto al quale l’impegno di garantire dieci annualità della retribuzione era evidentemente accessorio. E’ ovvio, infatti, che l’impegno a corrispondere la retribuzione non poteva che giustificarsi in relazione alta disponibilità di P. all’impiego, cosicché, venuta meno quest’ultima, non si vede perché l’A. gli avrebbe dovuto corrispondere dieci anni di retribuzione”. Tale specifica ratio della sentenza non risulta correttamente censurata.
Deve infine rilevarsi che non è censurata l’affermazione della Corte dell’estraneità delle società E. e F. alla scrittura del 14/2/1994 nei confronti delle quali, pertanto, non era possibile rivolgere alcuna pretesa. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali liquidate come in dispositivo.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a favore dell’A. le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonché Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali a favore della soc E. oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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