CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 659 del 15 gennaio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – P.I. – INSEGNANTE – RAPPORTO DI LAVORO – RETRIBUZIONE NELLE FESTIVITA’ CIVILI NAZIONALI RICADENTI DI DOMENICA – COMPENSO AGGIUNTIVO PER TRE FESTIVITA’
Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l’articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19 novembre 2015, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con verbale ispettivo in data 21 novembre 2003 l’I.N.P.S. contestava alla A. s.p.a., società operante nel settore della vigilanza privata, l’omesso versamento del contributo del 5 % sulle ore di lavoro effettuate oltre le quaranta ore settimanali, “in quanto l’attività esplicata dalla guardie particolari giurate non rientra tra le attività escluse dall’applicazione della legge sulle limitazioni dell’orario di lavoro di cui al R.D. n. 692/1993 e successive modificazioni”.
La società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Torino contestando la pretesa dell’ente previdenziale. Nelle more del procedimento l’I.N.P.S. iscriveva a ruolo le somme addebitate con il citato verbale e la S. s.p.a. (ora E.N., s.p.a.), quale Agente della riscossione notificava alla A. s.p.a. una cartella di pagamento riferita al periodo gennaio 2000/aprile 2003. La società proponeva ricorso avverso il ruolo e la cartella esattoriale.
Riuniti i giudizi il Tribunale di Torino rigettava entrambe le opposizioni. La decisione era confermata dalla Corte di appello e quindi dalla Corte di cassazione che con sentenza n. 20158/2012 respingeva il ricorso della società.
Per la revocazione della sentenza di cassazione propone ricorso la A. s.p.a sulla base di due motivi. L’I.N.P.S. resiste con tempestivo controricorso.
Premette la società che, nelle more del giudizio definito con la sentenza revocanda, l’I.N.P.S. aveva proceduto ad un secondo accertamento (nei confronti di essa A., quale incorporante la società V.M.T.) relativo a ulteriori periodi in relazione al quale, con verbale del 6.10.2008, aveva contestato, tra le altre irregolarità contributive, anche il mancato pagamento del contributo aggiuntivo del 5%, sulle ore effettuate dai dipendenti oltre le quaranta settimanali. Il ricorso in opposizione proposto dalla società avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di tale accertamento era stato definito dal Tribunale di Torino con sentenza n. 2568/2012, pubblicata in data 13 luglio 2012, passata in giudicato per mancata impugnazione. Tale sentenza aveva ritenuto non dovuto il contributo in oggetto. Analoga pretesa avanzata dall’I.N.P.S. nei confronti della incorporata V.M.T. era stata ritenuta infondata con sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato.
Entrambe le decisioni erano state motivate con il fatto che gli ispettori avevano preso in considerazione il solo dato relativo al volume complessivo degli straordinari pagati dalla società, senza alcun accertamento sulle attività espletate di fatto dalla guardie giurate dei cui nominativi non era stato neppure redatto un elenco e senza alcuna indicazione in ordine ai criteri di imputazione e di calcolo dei contributi rivendicati dall’Istituto di previdenza.
In base a tali premesse, ritenuta la identità di petitum e causa petendi tra la controversia definita con la sentenza n. 2568/2012 del Tribunale di Torino e quella definita con la sentenza di cassazione, la società chiede la revocazione di quest’ultima decisione ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. in quanto contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
Con il secondo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione di cassazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per non avere questa vagliato in alcun modo il fatto ostativo, di rilevanza decisiva, all’accoglimento della pretesa dell’I.N.P.S. rappresentato da alcune circostanze tenute presenti nella sentenza del Tribunale di Torino costituite, in sintesi, dalla carenza di indicazioni nel verbale di accertamento del nominativo dei lavoratori che avrebbero svolto lavoro straordinario, del numero delle ore lavorate oltre il limite settimanale di legge, dall’erronea modalità di calcolo del contributo aggiuntivo riferito allo straordinario corrisposto sulla base della disciplina contrattuale non coincidente con la disciplina contributiva del lavoro straordinario.
Il ricorso è inammissibile.
Invero quanto al primo motivo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto inammissibile avverso le sentenze della Corte di cassazione di mera legittimità, come quella revocanda, l’impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 “bis” e 391 “ter” cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore – non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale – condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale (v. tra le altre, Cass. n. 704 del 2009, ss.uu. n. 10867 del 2008, n. 9452 del 2004).
Quanto al secondo motivo si premette che l’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consente l’impugnazione per revocazione “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunziata”.
Questa Corte ha ripetutamente ribadito che in linea generale, l’errore di fatto non è ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatoli la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Invero, l’errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico.
Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si è affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. 16136/09; 3365/09; ss.uu.. 26022/08).
Nel caso di specie la prospettazione dell’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di legittimità è formulata con esclusivo riferimento all’apprezzamento, da parte del giudice di un diverso giudizio, di elementi di fatto che si assumono, peraltro in termini generici ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, analoghi a quelli alla base della azione proposta dalla società nel presente giudizio. Parte ricorrente omette inoltre di individuare, in relazione ai motivi del ricorso per cassazione sui quali si è pronunziata la sentenza della quale si chiede la revocazione, l’errore percettivo ascritto al giudice di legittimità e di indicare da quali atti e documenti di causa lo stesso risulterebbe.
In concreto è poi da rilevare che la questione relativa all’ accertamento dell’attività svolta dal personale dipendente addetto a prestazioni discontinue (sottratto, secondo la prospettazione della società, all’obbligo contributivo in oggetto) risulta espressamente affrontata nella sentenza della quale si chiede la revocazione, nell’esame dei due motivi di ricorso per cassazione formulati da A. s.p.a., di talché, anche sotto questo profilo, non sussistono i presupposti per la configurabilità dell’errore revocatorio.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”.
Ritiene il Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia di talché ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale.
Consegue che il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.