CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6631 depositata il 6 aprile 2016 – La notificazione a persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139 2° comma c.p.c. non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando all’uopo sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso