CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6651 depositata il 6 aprile 2016 – Con riferimento all’omessa separata indicazione dei costi black list, relativamente ad esercizi precedenti al 2016, è sempre dovuta la sanzione pari al 10% dell’importo complessivo dei costi, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro