CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6688 depositata il 6 aprile 2016

IPOTECA – CREDITO TRIBUTARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T. dei f.Ili P. s.n.c. propose ricorso avverso iscrizione ipotecaria per i seguenti motivi: notifica delle cartelle di pagamento oltre il termine triennale; avvenuta estinzione del debito per condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2002; intervenuta prescrizione del credito tributario. La CTP rigettò il ricorso. L’appello della contribuente fu disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia sulla base della seguente motivazione.

Nel caso dell’iscrizione ipotecaria disciplinata dall’art. 77 d.p.r. n. 602/1973 trova applicazione solo l’art. 50, comma 1, del medesimo d.p.r., e non anche il secondo comma. Il concessionario ha provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento, come risulta dall’estratto di ruolo, non oggetto di contestazione mediante presentazione di querela di falso, né alcuna contestazione è stata sollevata nei confronti dell’iscrizione, che pertanto è diventata definitiva (peraltro la contribuente ha proposto istanza di condono, senza contestare la fondatezza delle cartelle di pagamento). Superfluo è l’esame della eccezione di tardività del deposito della prova della regolarità della notifica delle cartelle nel corso del giudizio di primo grado perché la proposizione dell’istanza di condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2002 presuppone l’esatta conoscenza dell’importo relativo ai ruoli. “Le eccezioni formulate dal contribuente in merito all’avvenuta estinzione del debito tributario mediante procedura di condono ex art. 12 I. 289/02, nonché in riferimento alla prescrizione del debito tributario ex art. 2948 n. 4 c.c., non possono essere rivolte al concessionario per la riscossione, mero esecutore del ruolo. In relazione alla ulteriore eccezione, tardivamente eccepita nel giudizio di prima istanza e riproposta nell’atto di appello, circa la notifica presuntivamente effettuata fuori della sede legale della T., si tratta di eccezione nuova, non formulata nel ricorso introduttivo e pertanto tardiva, oltre che non provata; peraltro la assunta circostanza non ha impedito al contribuente di approntare idonea difesa nel pieno contraddittorio con tutte le parti. I giudici di prime cure, nella sentenza impugnata, sia pure in modo implicito riconoscono l’estraneità dell’Agenzia delle Entrate; infatti nella stessa non compare nessun riferimento all’Agenzia delle Entrate che resta completamente estranea al processo instaurato. In effetti l’iscrizione ipotecaria, atto impugnato col ricorso originario, non è atto dell’Agenzia, la quale quindi è priva della legittimazione passiva e deve rimanere estranea al processo come instaurato dalla T.”.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia E.TR. s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d. leg. n. 546/1992 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Osserva la ricorrente che, essendo stata chiesta con il ricorso introduttivo l’acquisizione agli atti della prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento alla base dell’iscrizione ipotecaria, il concessionario ha depositato la prova della notifica di una soltanto delle due cartelle oltre i venti giorni prima dell’udienza di cui all’art. 32 d.le.g. n. 546/1992 e dunque tardivamente e che la CTR non ha esaminato il motivo di gravame dell’inammissibilità della tardiva produzione.

Il motivo è inammissibile. Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio delta decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (6 dicembre 2004, n. 22860; 12 gennaio 2016, n. 321).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.p.r. n. 602/1973, 2699, 2700, 2702 e 2703 c.c., nonché dell’art. 145, comma 2, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che le cartelle di pagamento erano state notificate presso l’abitazione dei socio e non presso la sede della società e che per contestare la regolarità della notifica non è necessario proporre querela di falso nell’ipotesi di notifica desunta dagli estratti di ruolo, che nulla dicono circa le modalità della notifica (trattasi inoltre di documento interno proveniente da una delle parti, sicché la contestazione non è subordinata alla presentazione della querela). Aggiunge che l’eccezione di nullità della notifica, essendo conseguente al deposito tardivo da parte dell’Ufficio, non poteva essere sollevata prima.

Il motivo è inammissibile. Il motivo va valutato nei limiti in cui risulta formulato il quesito di diritto. Il quesito è così formulato: se erri la CTR che ritenga necessaria la proposizione della querela di falso per la contestazione di un estratto del ruolo e legittima la notifica di cartella di pagamento presso l’abitazione del socio e non presso la sede della società. Alla stregua del quesito non risulta impugnata la valutazione di tardività della proposizione dell’eccezione di nullità della notifica, per essere stata effettuata presso l’abitazione del socio e non presso la sede della società, sicché il motivo di censura resta privo di decisività. Ha aggiunto inoltre la CTR a proposito della mancata notifica alla sede della società: “la assunta circostanza non ha impedito al contribuente di approntare idonea difesa nel pieno contraddittorio con tutte le parti”. Anche tale rilievo integra la ratio decidendi e non risulta impugnato con la censura in esame.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 I. n. 289/2002 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che errato è il mancato esame della questione dell’estinzione del debito per intervenuto condono per difetto di legittimazione passiva del concessionario, essendo stato il giudizio instaurato anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e che il condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2009 si era perfezionato pur in presenza del mancato versamento della seconda rata.

Il motivo è inammissibile. Il motivo va valutato nei limiti del quesito di diritto. Il quesito è così formulato: se erri la CTR che ritenga legittima l’iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del debito originario, nonostante la presenza di istanza di condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2009 ed il pagamento dell’80% delle imposte dovute sulla base di detta istanza. Il motivo, alla stregua di quanto valutabile sulla base del quesito, non intercetta la ratio decidendi, che è basata sul riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del concessionario (ratio richiamata nel motivo, ma non nel quesito).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR, sempre per difetto di legittimazione passiva del concessionario, ha omesso di pronunciare sulla questione della prescrizione del credito tributario (il credito per IVA, relativo all’anno 2000, era soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., ed al momento in cui era stato azionato – 2007 – era già prescritto).

Il motivo è inammissibile. Il quesito di diritto, criterio determinante per la valutazione del motivo, è così formulato: se erri la CTR che ritenga non esaminabile l’eccezione di prescrizione in giudizio instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La CTR ha però statuito quanto segue: “l’iscrizione ipotecaria, atto impugnato col ricorso originario, non è atto dell’Agenzia, la quale quindi è priva della legittimazione passiva e deve rimanere estranea al processo come instaurato dalla T.”. Il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate nel presente processo non è stato impugnato, sicché è passato in cosa giudicata. La censura muove da un presupposto processuale, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, la cui ricorrenza è stata esclusa dal giudice di merito con statuizione avente efficacia di giudicato interno.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che illegittima è l’iscrizione ipotecaria decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza la notifica di un ulteriore avviso di pagamento ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973.

Il motivo è infondato. L’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass. s.u. 18 settembre 2014, n. 19667).

P.Q.M.

Rigetta l’ultimo motivo e dichiara per il resto inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida per compenso in euro 5.250,00 in favore di Equitalia E.T.R. s.p.a. ed euro 4.100,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre per esborsi euro 200,00 e gli oneri di legge nei confronti di Equitalia E.T.R. s.p.a. e le spese prenotate a debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.