CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6918 depositata il 8 aprile 2016
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – DECRETO INGIUNTIVO NON ANCORA DEFINITIVO AL MOMENTO DEL FALLIMENTO DELL’INGIUNTO – INOPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROCEDURA – PAGAMENTO ESEGUITO DAL DEBITORE POI FALLITO IN FORZA DEL DECRETO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO PRIMA DEL FALLIMENTO – RIPETIBILITÀ A TITOLO DI INDEBITO OGGETTIVO – ESCLUSIONE – AZIONE REVOCATORIA – AMMISSIBILITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (OMISSIS), veniva dichiarato il fallimento della B. E. s.r.l.; A. M. s.a.s. chiedeva l’ammissione al passivo per il credito di Euro 44.910,00, in forza della fattura (OMISSIS); il credito veniva escluso, in quanto “compensato contabilmente”.
Proponeva opposizione A. M., escludendo di essere debitrice del Fallimento; il Curatore contestava di dovere alcunche’ avendo gia’ corrisposto la somma pattuita nel contratto di fornitura, in subordine, eccepiva la compensazione, avendo A. M. ricevuto a fine ottobre 2008 da B. la somma di Euro 94.443,00, della quale si riservava di ottenere in tutto o in parte la restituzione per inefficacia-inopponibilita’ del pagamento ottenuto da A. nell’esecuzione presso terzi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il cui giudizio di opposizione era stato interrotto per il sopravvenuto fallimento a fine ottobre 2008.
Il Tribunale di Pinerolo, con decreto dell’11/2/2010, ha respinto l’opposizione allo stato passivo, rilevando che l’eccezione di compensazione avanzata dal Fallimento postulava la previa positiva valutazione della sussistenza del credito; che A. M., a fronte dell’indicazione da parte del Fallimento del credito da portare in compensazione, non aveva svolto nel merito alcuna contestazione, limitandosi a sviluppare il tema della genesi del credito ed offrendo prove solo a detto riguardo. Secondo il Tribunale, pertanto, la societa’ A. M. non aveva fatto valere alcuna controeccezione in ordine alla compensazione eccepita dal Fallimento.
Ricorre avverso detta pronuncia A. M. sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
Si difende con controricorso il Fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e L. fall., art. 96; col secondo, del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
A. M. si duole della mancata considerazione da parte del Tribunale della contestazione della parte dell’asserito debito; denuncia che dalla documentazione prodotta dal Fallimento non e’ evincibile il credito da questo vantato, ne’ la Procedura potrebbe ripetere la somma percepita da A. M. in forza dell’assegnazione del Giudice dell’esecuzione di cui al provvedimento del 27/10/2008, con l’espediente della compensazione del proprio preteso credito con il debito concorsuale.
La compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del requisiti di omogeneita’, liquidita’, esigibilita’ e facile e pronta liquidazione, mentre nel caso il controcredito dipende da separato giudizio.
Vanno rapidamente disattesi i profili di inammissibilita’ sollevati dalla difesa del Fallimento.
Ed infatti, i motivi del ricorso sono specifici, ed involgono questione di puro diritto, di talche’ non occorreva la trascrizione del verbale d’udienza del 4/2/2010, menzionato nel decreto impugnato, ne’ si tratta di questione nuova o di merito, in quanto il Giudice dell’opposizione avrebbe dovuto valutare d’ufficio la fondatezza o meno dell’eccezione di compensazione, traendone le relative conseguenze, senza limitarsi alla questione tutta formale della mancanza di “controeccezione”.
I due motivi, strettamente connessi, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi fondati.
Il Giudice dell’opposizione ha ritenuto di accogliere l’eccezione di compensazione sollevata dal Fallimento, perche’ l’opponente non aveva svolto “alcuna considerazione” in relazione alla stessa; detta posizione della parte avrebbe potuto significare, se del caso, la mancata contestazione di un fatto storico, ma non gia’ esimere il Tribunale dalla valutazione delle conseguenze giuridiche che andavano tratte dai fatti rilevanti (e nella specie, a fronte dell’ammissione al passivo del credito di A. M. e il Fallimento aveva fatto valere il controcredito derivante dal pagamento, in tesi indebito, del credito ottenuto da A. M. a seguito del provvedimento di assegnazione del G.E. del 27/10/2008, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della B. E., reso oggetto di opposizione, il cui giudizio era stato interrotto a seguito del fallimento della B.).
Il Giudice dell’opposizione ha fatto discendere, in via consequenziale ed automatica, dall’inopponibilita’ del decreto ingiuntivo al Fallimento, sopravvenuto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il diritto del Curatore a ripetere, quale ripetizione d’indebito, la somma incassata a seguito del pagamento coattivo, eseguito prima della dichiarazione di fallimento (e deve ritenersi che tale pagamento e’ incontestamente avvenuto prima del fallimento di B. E., dichiarato il 22/4/2009: e’ lo stesso Fallimento a riconoscere che e’ avvenuto a fine 2008, nella memoria di costituzione nella causa di opposizione), senza stabilire in alcun modo se fosse stato o meno accertato il difetto dell’obbligazione consacrata nel decreto; e se quel pagamento si fosse dovuto ritenere legittimo, sarebbe stata esperibile l’azione revocatoria e non la ripetizione d’indebito.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’, ancorche’ la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l’inopponibilita’ alla massa dell’ingiunzione e l’improcedibilita’ del giudizio di opposizione ai sensi della L. Fall., art. 95, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.), non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre una revocatoria del pagamento (Sez. 1, Sentenza n. 7539 del 04/06/2001).
3.1.- Conclusivamente, va accolto il ricorso e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rimessa al Tribunale di Pinerolo in diversa composizione, che si atterra’ a quanto sopra rilevato, e statuira’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pinerolo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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