CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6918 depositata il 8 aprile 2016 – Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l’inopponibilità alla massa dell’ingiunzione e l’improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto