CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7066 depositata il 11 aprile 2016 – È ammissibile la domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese entro una forbice variabile tra una soglia minima ed una massima, a seconda dell’esito dell’accertamento dei crediti in contestazione vantati da terzi