CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 717 del 18 gennaio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – CONTROVERSIE DI LAVORO – PROCESSO DEL LAVORO – IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
La scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini – coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.
—-
FATTO E DIRITTO
Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.:
“La Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di G.D. intesa al conseguimento della prestazione di cui all’art. 2 della legge n. 222 del 1984.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’originario ricorrente sulla base di tre motivi.
L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardiva proposizione dell’impugnazione.
La preliminare eccezione dell’istituto previdenziale è fondata.
Si premette che nel caso in esame, in ragione della data di deposito — il 2 febbraio 2006 – del ricorso di primo grado, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 che ha ridotto a sei mesi l’originario termine annuale stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell’impugnazione, nell’ipotesi in cui non possa trovare applicazione il cd. termine breve in base al disposto dell’art. 325 comma secondo comma cod. proc. civ. e dell’art. 326 cod. proc. civ.
Tale modifica, infatti, secondo il disposto dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69 cit., si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e , quindi, a decorrere dal 4 luglio 2009.
Questa Corte ha chiarito che per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno. Ne consegue che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini – coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (v. tra le altre, Cass. n. 16485 del 2014)
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 gennaio 2013; il ricorso per cassazione è stato notificato nel domicilio eletto in secondo grado dall’INPS mediante consegna a persona addetta alla sede effettuata in data 19 febbraio 2014.
Come si evince dalla specifica UNEP di Salerno apposta sull’ultima pagina del ricorso per cassazione l’atto è stato consegnato per la notifica in data 19.2.2014.
In base ai rilievi che precedono quindi il ricorso risulta tardivo perché depositato oltre il termine annuale prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis ed è pertanto inidoneo alla valida impugnazione della decisione di appello, passata in giudicato.
In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza in camera di consiglio.”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8486 depositata il 28 marzo 2024 - L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 agosto 2019, n. 21627 - In tema di revocazione di sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria il rito speciale del lavoro deve trovare applicazione anche al…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 06 ottobre 2021, n. C-717/19 - L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale la quale prevede che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile…
- Trattamento ai fini IVA della cessione/locazione di macchinari per l'effettuazione di test diagnostici per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 - Risposta 15 ottobre 2021, n. 717 dell'Agenzia delle Entrate
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 26 novembre 2020, n. 717 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9621 depositata l' 11 aprile 2023 - Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello fallimentare il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando alla cognizione: a) del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Possibile la confisca anche se il reato di corruzi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19539 depositata il 1…
- Caparra penitenziale soggetto ad imposta di regist
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12398 depositata…
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…