CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7488 depositata il 15 aprile 2016 – II d.lgs. n. 147 del 2015, all’art. 5 comma 3 prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. n. 917 del 1986 e gli artt. 5, 5 bis, 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al d.p.r. n. 131 del 1986