CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7511 depositata il 15 aprile 2016 – L’atto di annullamento parziale in autotutela non rientra tra gli atti impugnabili salva l’ipotesi in cui esso abbia una portata ampliativa dell’originaria pretesa.In tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo non rientra nella previsione di cui all’art. 19 dlgs 546/1992 e non è quindi impugnabile»