CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7591 depositata il 15 aprile 2016
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – EFFETTI – ESECUZIONE DEL CONCORDATO – COMMISSARIO LIQUIDATORE – DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO – NATURA GIURISDIZIONALE – REVOCABILITÀ – ESCLUSIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Formulando sette motivi, G.M., nella qualita’ di liquidatore (poi revocato) di una procedura di concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto con il quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che non aveva approvato il suo rendiconto per falsa rappresentazione della realta’ prospettata ai fini della liquidazione degli acconti sul compenso.
Non hanno svolto difese il commissario giudiziale, il nuovo liquidatore e la societa’ in liquidazione intimati.
2.- Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha lamentato, sotto vari aspetti, l’erroneita’ nel merito della decisione adottata.
In sintesi, con i sette motivi di ricorso, la ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamenta che: 1) il tribunale avrebbe dovuto revocare i precedenti decreti di liquidazione dei compensi, non rifiutare l’approvazione del rendiconto, non previsto dalla legge bensi’ solo dalla sentenza di omologazione del concordato;
2) mancando un interesse idoneo a giustificare un’azione di responsabilita’, perche’ non e’ stato accertato un qualsiasi danno, il tribunale non avrebbe potuto rifiutare l’approvazione del conto, tanto meno d’ufficio e senza alcuna contestazione dei creditori;
3) contraddittoriamente il tribunale non revoca i decreti di liquidazione;
4) erroneamente il tribunale esclude dall’attivo realizzato gli acconti versati dai promissari acquirenti prima dell’apertura della procedura concorsuale, benche’ contratti di compravendita si siano realizzati dopo, essendo irrilevante che non furono rinvenuti nelle casse;
5) erronea esclusione dall’attivo realizzato del provento della vendita dei beni della societa’ I., di cui la S. era unico socio;
6) la somma di E 96.000 fu incassata dal nuovo liquidatore per la transazione con la Coop. S. M. autorizzata nel 2002 prima della sostituzione; e comunque non fu computata ai fini della richiesta degli acconti liquidati nel 2001;
7) non aveva fatto riferimento al passivo accertato ma al passivo indicato dal commissario giudiziale.
3.- I primi tre motivi sono tutti infondati. Secondo una dottrina indiscussa, il liquidatore era tenuto al rendiconto gia’ prima della modifica dell’art. 182 legge fall., operando come mandatario (art. 1713 c.c.); sicche’ era legittima la disposizione in tal senso della sentenza di omologazione del concordato. Inoltre destinatari del rendiconto erano, oltre che i creditori, il commissario giudiziale e il giudice delegato, cui ai sensi dell’art. 185 legge fall. spettava la vigilanza sulla liquidazione.
A sostegno dell’esattezza dell’opinione dottrinaria innanzi richiamata giova evidenziare che nella piu’ recente giurisprudenza di questa Corte si e’ rilevato che nel caso del liquidatore l’analogia tra l’attivita’ da questi svolta e quella del curatore, comporta che il compenso vada liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione, e sia pertanto commisurato ad una percentuale sull’attivo realizzato. Come per il curatore, cosi’ anche per il liquidatore nel caso in cui l’attivita’ svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge. Con la stessa pronuncia si e’ sottolineato che la recente riforma della legge fallimentare e’ pervenuta a risultati non diversi perche’ il testo emendato dal D.Lgs. 5 gennaio 2006, n. 5, art. 182, comma 2, non modificato dal “decreto correttivo” D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che si applicano ai liquidatori gli artt. 28…39…in quanto compatibili”. E l’art. 39, comma 1, disciplina il compenso del curatore, rinviando, come nella disciplina previgente, ai criteri stabiliti dal Ministro della Giustizia con proprio decreto. In altri termini il legislatore della riforma ha accolto il principio elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina previgente per cui il compenso del liquidatore va determinato secondo i parametri previsti per il curatore (Sez. 1, Sentenza n. 9178 del 09/04/2008). Se cio’ e’ vero – come ritiene il Collegio – apparirebbe bizzarra l’applicazione della disciplina del compenso del curatore disgiunta da quella che ne prevede la liquidazione solo dopo l’approvazione del rendiconto. Il quale, dunque, era dovuto anche prima della riforma.
Correttamente, dunque, il P.G. ha richiamato la recente pronuncia di questa Corte con la quale si e’ espressamente affermato che (quantomeno in relazione al rinvio agli artt. 37 e 38, che qui interessano) la L. Fall., art. 182, comma 2, pur se introdotto solo dal D.Lgs. n. 169 del 2007, non reca in se’ alcuna sostanziale novita’ ma risponde, piuttosto, ad un’esigenza di chiarificazione, che ha indotto il legislatore a regolare espressamente la materia, in modo da limitare l’insorgenza di dispute giurisprudenziali e dottrinarie e di evitare all’interprete di dover ricercare, all’interno della stessa legge fallimentare o del codice civile, le norme di volta in volta applicabili, eventualmente in via analogica od estensiva (Sez. 1, Sentenza n. 14052 del 07/07/2015).
Quanto alle altre censure, va rilevato che nel rendiconto sono evidentemente incluse le somme incassate a titolo di acconto sulla base delle richieste formulate. Il provvedimento di liquidazione del compenso al liquidatore, come al commissario giudiziale e al curatore fallimentare, ha natura giurisdizionale e non e’ revocabile (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11662 del 19/11/1998).
4.- Anche il quarto motivo e’ infondato, sostenendo la ricorrente che fosse irrilevante che non furono rinvenuti nelle casse gli acconti gia’ versati delle compravendite stipulate prima della procedura, posto che ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, L. Fall., ex art. 39, deve comprendersi nel concetto di “attivo realizzato”, alla cui entita’ ragguagliare le percentuali previste dal D.M. 17 aprile 1987, non solo la liquidita’ acquisita dalla curatela mediante la vendita di beni mobili o immobili, ma tutta la liquidita’ comunque acquisita, o mediante la riscossione di crediti, o mediante azioni giudiziali, ovvero reperita nella disponibilita’ dell’imprenditore fallito all’inizio della procedura concorsuale (Sez. 1, Sentenza n. 1169 del 29/01/1993). Talche’ correttamente il tribunale ha ritenuto che non si potesse ricomprendere nell’attivo realizzato le somme gia’ spese prima della procedura (cfr. decreto, pag. 2, sub 3).
5.- Il quinto motivo e’ parimente infondato essendo stato correttamente escluso dall’attivo realizzato il provento della vendita dei beni della societa’ I., di cui la S. era unico socio.
Invero, dal ricavato della vendita dei beni della IPO occorreva detrarre gli importi destinati al pagamento dei creditori di quella societa’; e come dice bene il tribunale solo quanto residuato e liquidato all’unico socio puo’ essere considerato attivo realizzato.
6.- Quanto al sesto motivo e alla doglianza che la somma di Euro 96.000 fu incassata dal nuovo liquidatore per la transazione con la Coop. S. M. autorizzata nel 2002 prima della sostituzione; e comunque non fu computata ai fini della richiesta degli acconti liquidati nel 2001, va rilevato che, anche se non fu computata negli acconti liquidati, la somma venne evidentemente inclusa nel rendiconto come attivo realizzato dalla ricorrente; e dunque correttamente il tribunale se ne occupa, escludendola legittimamente, perche’ la stipula della transazione non equivale ad attivo realizzato prima del suo adempimento.
7.- Il settimo motivo e’ inammissibile.
Come la stessa ricorrente afferma, si sarebbe dovuto fare riferimento al passivo accertato al momento della sostituzione, ma non indica quale fosse l’importo del passivo gia’ verificato, limitandosi a indicare il passivo risultante dall’elenco dei creditori.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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