CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7617 depositata il 15 aprile 2016 – Ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1. cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione