CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7617 depositata il 15 aprile 2016

TRIBUTI – TARSU – GARAGE AD USO STRETTAMENTE PRIVATO ED ACCESSORIO AD ABITAZIONE – ASSOGGETTAMENTO ALLA TASSA – ESCLUSIONE – ONERE DEL CONTRIBUENTE DI PROVARE L’IMPOSSIBILITA’ DEL LOCALE DI PRODURRE RIFIUTI

IN FATTO E IN DIRITTO

Il comune di Catania ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Sicilia n. 331/2013/18, depositata il 14.11.2013 che ha rigettato l’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso della Parte contribuente P.G. avverso l’avviso di accertamento per Tarsu anno 2004.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

Con il primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 71 e 73, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto esente da TARSU il garage ad uso strettamente privato ed accessorio ad abitazione.

La censura è manifestamente fondata.

Come più volte chiarito da questa Corte in casi identici a quello per cui è causa – cfr.,ex plurimis, Cass. n. 3174/2015-il presupposto impositivo della t.a.r.s.u. è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Ai sensi dell’art. 62, comma 2 D.Lgs. cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.

Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Conf. Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 17703/2004).

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per Tarsu 2004.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensando le spese del giudizio di merito e dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.