CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7691 depositata il 18 aprile 2016
TARSU – IMBALLAGGI – ESENZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Campania, con sentenza n.800 depositata il 29.1.2014, accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta dal Comune di Solafra nei confronti della sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di pagamento e la cartella emessa a carico della (OMISSIS) srl a titolo di Tarsu per l’anno 2009, riconoscendo una riduzione del 30 % al canone dovuto nell’anno 2009. Riteneva che la contribuente si era limitata ad indicare le superfici distinte fra uffici e deposito senza specificare il tipo di rifiuti prodotto e che in assenza di elementi forniti dalla stessa la tipologia di rifiuti indicata dal Comune giustificava la sottoposizione dell’area a TARSU, pur con la riduzione del 30 %, in forza di quanto stabilito dal Regolamento TARSU comunale.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso il Comune intimato. La ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 3. Si lamenta che la CTR non aveva considerato la documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio dalla quale risultava la natura di rifiuti speciali costituiti da imballaggi che la ricorrente aveva smaltito autonomamente. Cio’ che confermava il diritto all’esenzione dal pagamento del tributo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 70 La CTR aveva interpretato erroneamente l’articolo 70 ult. cit., non avendo detta societa’ l’obbligo di comunicare null’altro se non i dati relativi alle superfici interessate ai fini della tassazione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 36 e 57. La CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di novita’ delle questioni per la prima volta dedotte dal comune in atto di appello. Cio’ che aveva determinato la nullita’ della sentenza impugnata.
Il comune di Solafra, costituitosi con controricorso, ha dedotto l’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.
La CTR, nella vicenda qui esaminata, ha ritenuto che la contribuente avesse omesso di specificare la natura dei rifiuti prodotti e per l’effetto ha affermato che l’individuazione del materiale di scarto della parte contribuente indicata dal Comune fosse legittima in mancanza di elementi idonei a dimostrare che si trattasse di rifiuti speciali per i quali era prevista l’esenzione integrale dalla corresponsione della TARSU. Tale ratio decidendi non e’ stata attinta dalla censura esposta dalla parte ricorrente che si incentra sullo smaltimento in proprio dei rifiuti da parte della contribuente senza tuttavia porre in discussione l’esclusone del presupposto che secondo la CTR avrebbe potuto giustificare l’esenzione dal tributo.
D’altra parte, la parte ricorrente non ha nemmeno indicato con precisione il luogo e il momento processuale nel quale sarebbe stata dimostrata l’esistenza di documentazione idonea ad asseverare il diritto all’esenzione totale dal pagamento del tributo e della sua rituale allegazione al giudizio di merito. Cio’ che rende inammissibile ogni altra questione ventilata nella censura.
Il secondo motivo di ricorso e’ parimenti inammissibile. La censura, nella parte in cui prospetta il vizio di violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 70 non coglie, ancora una volta, la ratio decidendi della decisione, orientata ad escludere che la parte contribuente avesse fornito dimostrazione della tipologia di rifiuto prodotta al fine di fruire del regime di esenzione dal pagamento della TARSU. La ricorrente, invero, non ha considerato che incombeva sulla contribuente la piena dimostrazione della tipologia del rifiuto e delle superfici ove gli stessi venivano prodotti, senza peraltro considerare che per gli imballaggi non esiste un regime di esenzione della Tarsu, ma semmai una specifica esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali.
Il terzo motivo e’ inammissibile. La ricorrente non ha indicato quali fossero le questioni ed eccezioni nuove che sarebbero state esposte per la prima volta in appello dal Comune di Solofra, ne’ quali fossero i motivi specifici non collegati alla sentenza di primo grado che sarebbero stati introdotti dal comune di Solofra. Cosi’ facendo la ricorrente non ha adempiuto all’onere dell’autosufficienza del motivo di ricorso.
Le questioni sollevate per la prima volta in memoria non possono essere esaminate, involgendo l’accertamento di elementi fattuali che non possono essere compiuti in sede di legittimita’.
Il ricorso va quindi rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % del compenso totale.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.
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