CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7972 depositata il 20 aprile 2016 – I provvedimenti adottati dal giudice delegato, in sede di discussione del concordato preventivo, riguardo alla sussistenza ed al rango dei vari crediti hanno la sola funzione di stabilire se ed in quali limiti spetti il diritto di voto ai fini dell’approvazione del concordato stesso, sicchè non pregiudicano le pronunce definitive sulla esistenza dei crediti medesimi