CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8542 del 29 aprile 2016
ACCERTAMENTO – CESSIONE D’AZIENDA – CESSIONE TOTALE DI QUOTE – RIQUALIFICAZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’esito di una verifica fiscale nei confronti della Pharmacia Italia spa, successivamente incorporata nella Pfizer Italia srl, veniva notificato avviso di liquidazione a carico della Pfizer Italia, nonche’ della Curia generalizia della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione e del suo legale rappresentante P.N., con il quale si accertava che i due atti con i quali la Pfizer aveva dapprima conferito il ramo d’azienda relativo a “ricerca e sviluppo” in una societa’ di nuova costituzione, la Nerviano medical Science srl e successivamente ceduto le relative quote alla Curia generalizia, realizzavano in realta’ un’unica operazione di cessione del ramo d’azienda.
La CTP di Milano accoglieva i ricorsi proposti dai contribuenti.
La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 90/20/09, confermava integralmente la sentenza di primo grado, affermando la nullita’ degli avvisi di liquidazione nei confronti della Curia generalizia e del P., in quanto essi erano stati notificati a soggetti privi di legittimazione passiva, e, quanto all’avviso nei confronti della Pfizer, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, l’Agenzia delle Entrate. La Pfizer ha resistito con controricorso, mentre la Curia Generalizia ed il P. non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione degli artt. 75 e 100 c.p.c., nonche’ del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 567 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la statuizione della sentenza della Ctr che aveva affermato la nullita’ degli atti impositivi sul presupposto essi non avrebbero dovuto essere notificati alla Curia generalizia ed al suo legale rappresentante, P.N., ma alla societa’ destinataria dell’atto di conferimento del ramo d’azienda.
La censura e’ fondata.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti posto a fondamento dei distinti avvisi di liquidazione oggetto della presente controversia la ricostruzione come un’unica operazione, avente ad oggetto la cessione di un ramo d’azienda, dei due negozi con i quali la Pharmacia Italia ha dapprima conferito in una newco, la Nerviano Medical Service, un ramo d’azienda e successivamente ceduto le relative quote di partecipazione alla Curia Generalizia.
Da cio’, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 in forza del quale “l’imposta e’ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”, l’eventuale sussistenza della titolarita’ passiva dell’obbligazione tributaria in capo ai soggetti che, nella prospettazione dell’Agenzia, erano le parti sostanziali del negozio di cessione effettivamente realizzato.
La Nerviano Medical Service, al contrario, e’ priva di legittimazione passiva, in quanto le relative quote di partecipazione risultano appunto l’oggetto (immediato) del negozio di cessione tra le parti che sono i soggetti passivi dell’imposta.
Avuto riguardo, in particolare, ad una fattispecie, quale quella in esame, di cessione di azienda, questa Corte ha precisato che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicche’ l’Amministrazione finanziaria puo’ riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una societa’, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identita’ della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo (Cass. 24594/2015).
Con il secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), censurando la statuizione della sentenza della CTR che ha affermato la nullita’ dell’avviso di liquidazione nei confronti della Pfizer Italia srl, per inosservanza del termine di 60 gg. di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Il motivo e’ infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, l’art. 12, comma 7 dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 gg. per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per se’, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimita’ dell’atto impositivo emesso ante tempus (Cass. Ss. Uu. 18184/2013 principio ribadito, ancora di recente, da Ss.Uu. 24823/2015).
La reiezione dell’unico motivo comporta il passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della Pfizer Italia.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, quanto alla domanda di annullamento proposta da Curia generalizia e P.N., ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia nei confronti della Curia generalizia della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione e di P.N.. Respinge il secondo motivo nei confronti della Pfizer Italia srl. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, limitatamente alle cause proposte dalla Curia generalizia della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione e da P. N., ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8474 depositata il 28 marzo 2024 - L'abuso del diritto in campo tributario si manifesta quando l'operazione economica ha quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23135 depositata il 25 luglio 2022 - Costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7495 depositata il 20 marzo 2024 - Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2021, n. 8033 - In tema di accertamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, assumendo il correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare - prima in sede di accertamento fiscale e poi in…
- Operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore di una società neocostituita, seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest'ultima a favore di una società terza ed indipendente e stipula di un contratto d'affitto d'azienda tra…
- La cessione totalitaria delle quote societarie non può essere riqualificata come una cessione d'azienda
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…