CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8559 depositata il 29 aprile 2016
TRIBUTI – CANONE RAI – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – TEMPORANEA ASSENZA DALLA CASA DI ABITAZIONE – DEPOSITO E AFFISSIONE ALL’ALBO COMUNALE – MANCATO INVIO COMUNICAZIONE EX ART. 140 CPC – NULLITA’ DELLA NOTIFICA – IMPUGNAZIONE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE “AVVISO BONARIO” – LEGITTIMITA’
FATTO
Con l’impugnata sentenza n. 58/27/08 depositata il 17 ottobre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettato l’appello di P.M.A., confermava la decisione n. 82/07/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 056 2001 00382868 46 Canone RAI dal 1996 al 2000.
A riguardo la CTR statuiva, in modo preliminare e assorbente, che la notifica della cartella era stata correttamente eseguita il 25 febbraio 2002 e che pertanto fosse tardivo il ricorso proposto dal contribuente soltanto dopo aver conosciuto dell’esistenza del ruolo a seguito di invito «bonario» del concessionario e quindi oltre il perentorio termine di giorni sessanta previsto dall’art. 21, comma 1, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare la CTR, dopo aver dato atto che il contribuente all’epoca risiedeva in Padova Via (…), riteneva che la notifica ivi eseguita in sua temporanea assenza non comprendesse la necessità da parte del notificatore di compiere «ulteriori ricerche fuori dal comune di residenza». E questo perché, concludeva la CTR, gli artt. 26, comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e 60, comma 1, lett. e) d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 richiedevano per il perfezionamento della notifica soltanto il deposito e l’affissione all’albo comunale e differentemente da quanto disponeva l’art. 140 c.p.c.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistevano con controricorso il concessionario E.S. S.p.A. e l’Ufficio, quest’ultimo eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversario ricorso.
Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.
DIRITTO
1. Come anticipato in narrativa l’Ufficio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex adverso per tardività della sua notifica, ma infondatamente atteso che la spedizione a mezzo raccomandata è avvenuta l’ultimo giorno utile e cosicché ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.p.c. la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante (art. 149, comma 3, c.p.c.).
2. Nella sostanza, come del resto ammesso dalla giurisprudenza, dopo esserne venuto a conoscenza attraverso il ruolo, il contribuente ha impugnato la cartella deducendo la nullità della sua notifica (Cass. sez, un. n. 19704 del 2015).
3. Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi con precedenza per il suo carattere logico giuridico preliminare, il contribuente denunciava in rubrica «Violazione dell’art. 140 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 60, lett. e) d.p.r. n. 600 del 1973 (art. 360, comma 1, n. 3)», nella sostanza deducendo che nella concreta fattispecie avrebbero dovuto applicarsi le forme di notifica previste dall’art. 140 c.p.c. e che pertanto la notificazione della cartella non poteva dirsi perfezionata soltanto con il deposito e l’affissione nell’albo comunale e quindi senza alcuna ricerca da parte del notificatore. Il quesito sottoposto era il seguente: “In caso di notificazione di un atto tributario alla residenza del contribuente il quale risulti irreperibile – senza che al contempo la relazione di notificazione faccia menzione alcuna di un’eventuale trasferimento in luogo sconosciuto – è applicabile la procedura di cui all’art. 140 c.p.c.”. Il motivo é fondato essendo come noto intervenuta, sulla complessa normativa, Corte Cost. n. 258 del 2012 che nei casi di temporanea assenza dalla casa di abitazione ha stabilito che debba trovare applicazione l’art. 140 c.p.c., disposizione che nella concreta fattispecie notificatoria non è stata affatto rispettata (v., sul punto, anche Cass. Sez. VI n. 24260 del 2014).
3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per gli ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
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