CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8601 del 02 maggio 2016
LAVORO – SOCIETA’ COOPERATIVA – CONTRIBUZIONE – OMISSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2004 il C.S.T.C.T., società cooperativa a r.l., propose opposizione avverso l’iscrizione a ruolo della somma di €. 111.239,72 pretesa dall’INPS per contributi relativi agli anni 19992002, di cui alla cartella esattoriale n. 059 2004 0024861041, notificata il 10.9.2004, eccependo, oltre a varie violazioni di carattere formale (1- la decadenza dal diritto all’iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. n. 461999; 2- la nullità del ruolo e della cartella per mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario designato; 3- la violazione dell’art. 7 L. n. 2122000; 4- la nullità della cartella per mancata indicazione degli elementi necessari ad identificare il debito, tra i quali il numero dei lavoratori cui l’omissione avrebbe potuto riferirsi; 5- l’inesigibilità della somma per non essersi attenuto l’INPS cedente alle prescrizioni di cui alla L. 23.12.1998 n. 448; 6- la mancata applicazione dell’art. 12 leggi finanziarie del 2003 e 20040, la insussistenza del credito perché I’I.N.P.S. non aveva tenuto conto degli abbattimenti dei contributi sino al 50% per calamità naturali, né del programma di riallineamento retributivo e dei relativi sgravi; che non era chiaro se la determinazione delle sanzioni riflettesse o meno l’omesso o il ritardato pagamento e se nel calcolo si fosse tenuto conto dell’art. 116 della L. n. 3882000.
Instauratosi il contraddittorio con I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a., il Tribunale del Lavoro di Lecce, con sentenza del 5.10.2007, respinse tutte le eccezioni e condannò l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva appello il Consorzio, lamentando: 1) la mancata valutazione di alcune eccezioni, ed in particolare, quella relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento ex artt. 7 e 8 L. n. 2122000 (cd. Statuto del Contribuente); 2) la violazione del principio dell’onere della prova in quanto gli opposti, attori in senso sostanziale, non avrebbero dimostrato l’esatto ammontare del credito preteso.
Equitalia Lecce s.p.a. (succeduta a S.B.T. s.p.a.), eccepiva la decadenza della società dalle domande relative alla regolarità formale della cartella di pagamento tenuto conto delle conclusioni formulate, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa contributiva.
Resistevano INPS e S.C.C.I. s.p.a.
Con sentenza depositata il 21 dicembre 2009, la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame. Riteneva la Corte che tutte le eccezioni di forma della cartella non potevano essere sollevate con l’opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 461999, bensì con le forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 bis c.p.c. Che gli artt. 7 e 8 L. n. 2122000 (cd. Statuto del contribuente) erano inapplicabili, riguardando le garanzie nell’ambito del procedimento tributario. Nel merito accertava che le omissioni contributive per gli operai per i quali era denunciata l’omissione contributiva risultavano dalla documentazione ritualmente prodotta dall’INPS e SCCI e che il relativo importo era stato calcolato sulla base delle risultanze di cui ai modelli DMAG predisposti dalla società e da questa regolarmente sottoscritti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Consorzio, affidato a due motivi.
Resiste l’INPS, anche quale mandatario di SCCI s.p.a., con controricorso, mentre Equitalia Lecce s.p.a. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. -Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia la violazione eo falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., oltre ad erronea valutazione della prova (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la Corte leccese ritenne erroneamente che il debito contributivo risultava dagli stessi modelli DMAG, predisposti dalla società e da essa sottoscritti e non contestati in giudizio, non considerando che tale prova incombeva sull’INPS che conservava la veste di attore in senso sostanziale, non rilevando la mancata contestazione dell’opponente, essendo piuttosto necessario che il fatto sia ammesso, esplicitamente o implicitamente (Cass. n. 173712003), pena una illegittima inversione degli oneri probatori.
2. – Con il secondo motivo il Consorzio denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza si basava sui detti modelli DMAG, che non furono ritualmente prodotti, e per la sola loro mancata contestazione da parte della società.
3. – I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.
Entrambe le censure si basano sulla inapplicabilità, in materia di previdenziale, del principio di non contestazione.
L’assunto non può essere condiviso alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16201 del 10/07/2009; Cass. n. 49952011, Cass. n. 39742012), secondo cui il principio di non contestazione, di cui all’art. 416 c.p.c. -che a differenza dell’art. 167 c.p.c. operante nel giudizio civile (nel cui ambito è stata emessa la pronuncia di questa Corte n. 173712003, citata dalla ricorrente) prevede che “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”- opera anche nel processo previdenziale, con conseguente onere per il debitore convenuto di prendere posizione precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda.
Ed invero, in materia di riscossione di contributi previdenziali, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con il quale si contesta la sussistenza del credito, si determina un giudizio di piena cognizione circa l’effettiva sussistenza del credito (ex aliis, Cass. n. 774 del 19.1.2015, Cass. n. 1414912, Cass. n. 278249, Cass. n. 19502 del 10/09/2009), ove l’ente previdenziale resta attore in senso sostanziale, sicché all’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può che applicarsi lo specifico principio di non contestazione operante nel processo del lavoro e previdenziale (artt. 442- 416 c.p.c.), che non può ritenersi integrato dalla generica difesa di infondatezza delle pretese, come dedotto dal Consorzio ricorrente (pag. 5 ricorso) e come accertato dalla sentenza impugnata (pag. 5 sentenza), ma deve costituire una specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della richiesta contributiva.
Per il resto deve rimarcarsi che il Consorzio censura inammissibilmente la valutazione dei documenti, e dunque un accertamento in fatto, da parte del giudice di merito, senza peraltro fornire adeguati elementi a sostegno dell’assunto, ed in sostanza senza chiarire per quale ragione da tali modelli DMAG non emergeva la prova del debito contributivo. Per quanto riguarda la pretesa mancata o irrituale produzione dei modelli DMAG, deve rilevarsi che la corte leccese li ha esaminati, sicché risultavano prodotti; quanto alla ritualità della produzione deve rimarcarsi che nel rito del lavoro, l’omessa indicazione dei documenti probatori nell’atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, se determinano la decadenza dal diritto di produrli (salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo, ex art. 420, quinto comma, c.p.c.), non per questo escludano che, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice possa dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l’ammissione d’ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell’art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte – a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione, Cass. n. 16781 del 29/07/2011, Cass. n. 19810 del 28/08/2013; Cass. n. 10102 del 18/05/2015.
Nella specie la società ricorrente neppure deduce, e comunque non documenta, di essersi opposta alla produzione.
Né risulta alcuna inversione dell’onere probatorio, posto che la sentenza impugnata ha accertato che il debito contributivo emergeva dalla documentazione prodotta dall’INPS, senza che tale statuizione abbia formato oggetto di specifiche censure, ed in particolare circa l’insussistenza dei fatti (omissione contributiva) che ne erano a fondamento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite, in favore dell’INPS, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla sulle spese quanto ad Equitalia Lecce s.p.a., rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Nulla sulle spese quanto ad Equitalia Lecce s.p.a.
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