CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8726 del 3 maggio 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – INPS – CONTRIBUTI – RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO NELL’AGO
Svolgimento del processo
1. L.L. aveva convenuto in giudizio l’Inps, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per chiedere che, ai sensi dell’art. 1 della legge 7.2.1979 n. 29, si dichiarasse il suo diritto alla ricongiunzione nell’AGO dei periodi di iscrizione dal 7.1.1955 al 30.6.2000 e dei relativi contributi esistenti nel Fondo speciale Esattoriali e che si condannasse l’Inps a corrispondergli la pensione di anzianità AGO, sulla scorta della domanda amministrativa in data 19.7.2000, per gli importi, maggiorati di interessi di legge, a titolo di differenza con analoga prestazione erogata dall’Inps – Fondo Speciale Esattoriali.
2. L’Inps aveva chiesto il rigetto del ricorso perché: al momento della domanda non esisteva presso l’AGO almeno un contributo settimanale; era già stato disposto in precedenza, su domanda, il trasferimento dei contributi dall’AGO al Fondo speciale Esattoriali; il L. non aveva versato al Fondo il contributo aggiuntivo del 5,50% dovuto per ottenere la pensione nell’ambito di detta gestione.
3. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e la Corte di Appello di Appello di Ancona, adita in sede di gravame dall’Inps, con la sentenza in data 28.11.2011, ha riformato la sentenza e rigettato il ricorso di primo grado.
4. Questi i passaggi argomentativi che sorreggono la decisione.
5. Il L. aveva aderito alla qualificazione data dall’Inps, ai sensi dell’art. 2 della legge 29/1979, alla domanda in data 17.3.1980, ed alla quantificazione dei contributi relativi al periodo di servizio militare.
6. Non poteva, pertanto, attribuirsi alcuna rilevanza all’errore relativo alla determinazione dei contributi esistenti presso l’AGO.
7. Non sussisteva il diritto alla ricongiunzione perché tutta la contribuzione, in esito alla precedente domanda, era già stata trasferita presso la gestione speciale.
8. Avverso detta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria, depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
9. L’Inps ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
10. Con il primo motivo il L. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7.2.1979 n. 29 e dell’art. 12 delle disposizioni della legge in generale.
11. Lamenta che la Corte territoriale, nell’escludere il diritto alla ricongiunzione per inesistenza di almeno un contributo settimanale nell’AGO, avrebbe violato la lettera e la ratio dell’art. 1 della legge 29/1979.
12. Sostiene che la ricongiunzione prevista da questa disposizione non consisterebbe nella riunione di contributi AGO e non AGO ma, per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali sostitutive o esonerative, nella riunione nell’AGO dei contributi versati nelle dette gestioni al fine di consentire all’assicurato, in sostituzione di quella che potrebbe spettargli nelle altre gestioni, di ottenere la pensione AGO.
13. Ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 11543 del 1995.
14. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia mancanza o insufficienza di motivazione in ordine al punto/fatto controverso e decisivo della sussistenza di contribuzione utile nell’AGO al momento della domanda di ricongiunzione del 7.7.2000 ai sensi del primo comma dell’art. 1 della legge 29/1979.
15. Sostiene che, sia nel foglio delle deduzioni di udienza di primo grado del 16.3.2007, sia nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, aveva allegato che presso l’AGO sussistevano uno o più contributi sulla sua posizione assicurativa.
16. Precisa che dalla documentazione allegata al foglio di deduzioni il servizio militare aveva coperto più di 107 settimane mentre l’Inps, in occasione della precedente domanda di ricongiungimento, ne aveva trasferito solo 106, con la conseguenza che doveva ritenersi che presso l’Ago era rimasto almeno un contributo previdenziale; che esso ricorrente, dopo avere trasferito le contribuzioni AGO al Fondo speciale Esattoriali, aveva pagato il relativo onere e che l’Inps aveva restituito l’importo di £ 860,000 corrispondente presumibilmente all’onere di ricongiunzione dei periodi in effetti non ricongiunti e quindi rimasti nell’AGO.
17. Lamenta che sul punto la Corte territoriale non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto che lo scopo della ricongiunzione consiste nell’avvalersi dei contributi utilmente presenti in entrambe le gestioni.
Motivi della decisione
Sul primo motivo
Il motivo è infondato.
18. Il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, che ha abrogato le disposizioni precedentemente in vigore, e dalla legge 22 luglio 1971, n. 587, che ne ha costituito il completamento ed il perfezionamento. Esso costituisce una gestione autonoma in seno all’Istituto della previdenza sociale.
19. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 377/1958, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo con effetto dalla data di assunzione: a) – i dipendenti, impiegati o subalterni, delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, compresi gli addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici; b) – i dipendenti con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente per un periodo superiore a 180 giorni l’anno; – c) i dipendenti in servizio presso le esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio; d) – i dipendenti adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria semprechè il rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi delle categorie esattoriali.
20. Secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 377/1958, il Fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del RD. 4 ottobre 1935 convertito con modificazioni e integrazioni nonché secondo le norme previste dalla legge 377/1958.
21. Il Fondo conferisce all’iscritto ed ai suoi aventi causa una pensione che integra quella a carico dell’AGO, secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 377/1958.
22. Ai sensi del successivo art. 3, il Fondo provvede a corrispondere, unitamente alla integrazione di cui sopra, la pensione dovuta dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o considerati utili nell’assicurazione stessa.
23. Detta pensione è accreditata al Fondo per il suo intero ammontare dalla assicurazione anzi detta.
24. La pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate dal Fondo in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.
25. L’intera pensione liquidata ai sensi della legge 377/1958 è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
26. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell’AGO, all’iscritto spetta una pensione di importo pari a quest’ultima (art. 24, c.4).
27. Le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti.
28. Le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo speciale non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e, in particolare ove l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, prevista dall’art. 1 della legge 29/1979 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso.
29. Alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate, deve ritenersi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (Cass. n. 12872/98, 11532/00, 7288/2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità (nella specie quella di anzianità) durante il periodo di iscrizione al Fondo non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO.
30. In questo quadro normativo si inserisce la controversia in esame, nella quale il L., al fine di ottenere la pensione di anzianità a carico dell’AGO, ha proposto, in data 7.7.2000, domanda di ricongiungimento nell’AGO dei periodi di iscrizione al Fondo, presso il quale l’Inps aveva trasferito i contributi esistenti presso l’AGO, in esito a precedente richiesta ricongiunzione.
31. Il diritto alla ricongiunzione, strumentate all’ottenimento della pensione di anzianità, che, come sopra rilevato, non è prevista dal Fondo, è stato negato dalla Corte territoriale sul rilievo della inesistenza di contribuzioni presso l’AGO, per effetto dell’avvenuta precedente ricongiunzione presso il Fondo dei contributi giacenti presso l’AGO, ricongiunzione effettuata dall’Inps, e accettata dal L., per quanto rilevato in narrativa, ai sensi dell’art. 2 della legge 29/1979.
32. Il ricorrente sostiene, invocando il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 1 della legge 29/1979, di avere diritto a detta ricongiunzione perché la prevista facoltà della ricongiunzione, per l’iscritto al Fondo speciale sarebbe sempre possibile, senza alcun limite di tempo e di consistenza contributiva.
33. La prospettiva difensiva che ispira il motivo di ricorso in esame non può essere condivisa.
34. L’art. 1 della legge n. 29 del 1979 dispone che “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni assicurative”.
35. E’ innegabile che per effettuare la ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 non è richiesta l’iscrizione in atto alla data della relativa domanda.
36. Nondimeno, deve ritenersi che, affinché la ricongiunzione possa operare, è necessario che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche differenti, non potendo, diversamente, immaginarsi in relazione a cosa opererebbe la ricongiunzione.
37. Questo istituto ha, infatti, la finalità di determinare un’unica posizione assicurativa, pari alla somma di tutti i segmenti ricongiunti, in modo che sull’unica posizione assicurativa possa fondarsi il diritto dell’assicurato ad una sola pensione, commisurata al totale della posizione contributiva per tale via costituita (Cass. 14112/2014, 6324/1995 che richiama anche la relazione al disegno di L. 11 novembre 1976, n. 290 – Atti del Senato, 7a legislatura).
38. La tesi difensiva del ricorrente, secondo cui il soggetto al quale l’art. 1 della legge 29/1979 attribuisce la facoltà di richiedere la ricongiunzione non sarebbe il lavoratore titolare di una posizione assicurativa nell’AGO e di altra posizione in gestioni diverse, ma solo quello che sta o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative dell’AGO, senza alcun ulteriore requisito, contrasta con lo scopo della norma, nei termini sopra ricostruito.
39. Essa, inoltre, contrasta anche con il significato letterale della disposizione, perché le espressioni letterali “iscrizione” e “costituzione” devono essere lette nella sequenza logica (art. 12 delle disposizioni della legge in generale) nella quale sono concatenate, sequenza che nella norma richiamata, mira a descrivere il fenomeno della ricongiunzione, chiarendo che essa opera attraverso l’iscrizione nella gestione di destinazione e, ad un tempo, la costituzione delle corrispondenti provviste contributive.
40. Il dato letterale e la ratio della disposizione, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, trovano conforto nella disposizione contenuta nell’art. 2 della legge 29/1979, la quale attribuisce al lavoratore, secondo un modello che lo stesso legislatore definisce come alternativo (Cass. 1412/2014) a quello previsto dall’art. 1 (ricongiunzione presso l’AGO), la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto delta domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.
41. Ulteriore conferma che la lettera della norma e la intenzione del legislatore siano quelle sopra individuate può rinvenirsi nell’art. 4 della legge 29/1979, il quale, nel disporre che le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, implica l’esistenza di posizioni contributive appartenenti a gestioni diverse (Cass. 6324/1995 e 1412/2014, le quali sottolineando che la facoltà è da riferire alla gestione assicurativa più favorevole, postulano l’esistenza due distinte posizioni contributive).
Sul secondo motivo.
1. Il motivo è infondato.
2. La Corte territoriale ha preso in esame la circostanza relativa alla sussistenza o meno di contributi assicurativi presso la gestione AGO al momento della domanda amministrativa di ricongiungimento in data 19.7.2000 e ha spiegato, in maniera chiara, esaustiva e lineare, le ragioni per le quali la documentazione allegata deponeva nel senso della inesistenza di qualsiasi contributo sulla posizione del L..
3. Il ricorrente, lungi dall’ indicare, specificamente, il punto ed il modo in cui la motivazione, che sorregge detto accertamento, sia obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, prospetta un accertamento diverso, una rivisitazione del materiale istruttorio inammissibile nel giudizio di legittimità.
4. L’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza è stata pubblicata il 28.11.2011) conferisce, infatti, al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex multis Cass. 27197/2011).
42. Avuto riguardo alla natura della controversia ed alla complessità delle questioni dedotte in giudizio e alla disposizione contenuta nell’art. 91 c. 2 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis (il presente giudizio è stato introdotto con ricorso notificato in data 22.3.2012) – le spese del presente giudizio vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
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