CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 8766 del 3 maggio 2016
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – FATTURAZIONE DI OPERAZIONI INESISTENTI – IMPRESA CEDENTE PRIVA DI IDONEA STRUTTURA IN RELAZIONE AI LAVORI FATTURATI
IN FATTO
La società L.N. di C.G. & C. sas, in persona del legale rappresentante p.t. ed i soci C.G. e C.E.G. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4708/14/2014, depositata in data 18/09/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento, per maggiori IRAP, IVA ed IRPEF, dovute, in relazione all’anno d’imposta 2006, dalla società, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, per effetto della contestazione di fatturazione di operazioni inesistenti, e dai soci, a seguito di rideterminazione, ex art.5 del TUIR, del reddito da partecipazione – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dei contribuenti, hanno sostenuto che la pretesa fiscale era fondata, oltre che sulle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società terza, la P. srl, sulla mancanza, per quest’ultima impresa, di idonea “struttura” per lo svolgimento dell’attività, nonché di “quantitativi di materiale sufficiente” e di ” lavoratori dipendenti per svolgere l’attività indicata in fattura” (essendovi solo due dipendenti, di cui uno con mansioni amministrative), il che deponeva per la fondatezza degli atti impositivi, non avendo i contribuenti offerto “prove concrete” contrarie.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
IN DIRITTO
1. I ricorrenti lamentano, con l’unico motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione, deducendo che il giudice d’appello non ha esplicitato “in quali termini ha percepito e concretamente determinato…l’attività indicata in fattura” svolta da terza società, ritenuta “inadeguata” e quale rilievo istruttorio sia stato dato alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di detta società.
2. La censura é infondata.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorché essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).
Le Sezioni Unite di questa Corte, premessa la piena operatività nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno, di recente, affermato (Cass. 8053 e 8054/2014) che
Nella specie, i giudici della C.T.R. hanno esplicitato le ragioni sulle quali essi fondano la decisione di rigetto del gravame dei contribuenti e di conferma della legittimità dell’operato dell’Ufficio, stante la provata inesistenza delle operazioni fatturate alla L. sas dalla terza società P., non superata da prova, offerta dalla società e dai soci, dell’effettività dell’operazione.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, “il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostante che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 8767/2011; Cass. 12123/2013).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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