CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 883 del 19 gennaio 2016
IMPOSTE : AGEVOLAZIONI – TRIBUTI – CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA EX D.M. N. 275/1998 – ADEMPIMENTI – INDICAZIONE DEL BENEFICIO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – OMESSA INDICAZIONE – DECADENZA – EMENDABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE – NON SUSSISTE
RITENUTO IN FATTO
La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da S. R., aveva annullato la cartella di pagamento con la quale era stato recuperato, perché indebitamente compensato, un credito di imposta siccome non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che il D.M. n. 275/98 all’art. 6 avesse disciplinato con chiarezza la fattispecie prevedendo che il credito di imposta andava dichiarato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il benefico era concesso e che, nella specie, tale omissione non era emendabile attraverso il ravvedimento operoso in quanto lo stesso era intervenuto solo dopo la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis d.p.r. n.600/73.
Avverso la sentenza S. R. ha proposto ricorso affidandosi a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 280 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art.360, comma primo, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 2 del d.p.r. n. 322/98 e dell’art. 42 del d.p.r.n.600/1973, laddove la Commissione Tributaria Regionale non aveva ritenuto emendabile il presunto errore formale assertivamente commesso dal contribuente.
2. Con il secondo motivo, in relazione all’art.360, comma primo, n.5 c.p.c., si deduce l’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio, dati dalla comunicazione effettuata dal M.I.U.R. e dall’’’irrilevanza della presunta omissione meramente formale del contribuente con riferimento ai principi costituzionali ribaditi dallo Statuto del contribuente.
3. Sulla specifica materia questa Corte, con sentenza n.22673/2014, ha avuto modo di ribadire i principi già espressi dalla precedente decisione n. 19868 del 2012. In particolare, con le dette pronunce, è stato rilevato che la legge n. 449 del 1997, art. 5, al fine di potenziare l’attività di ricerca, ha accordato alle piccole e medie imprese un credito d’imposta a partire dal periodo in corso al 1 gennaio 1998, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di soggetti titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca (comma 1, lett. a); o per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, altri enti e fondazioni private ivi indicati (comma 1, lett. b). La stessa norma ha, tuttavia, rinviato alla successiva decretazione ministeriale di stabilire le modalità attuative e di controllo e regolazione contabile dei crediti stessi (comma 7). Tale disciplina è stata dettata col D.M. 22 luglio 1998, n. 275, il quale, all’art. 6, ha stabilito che: a) “Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiaratone dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso” (comma 1); b) “Il credito di imposta, che non concorre alla formatone del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto, a partire dai versamenti da effettuare per il periodo di imposta di cui al comma 1 successivamente alla comunicatone di cui all’art. 5, comma 4. Il credito di imposta può essere fatto valere anche in compensatone ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17 e segg. per i soggetti nei confronti dei quali trova applicatone tale normativa” (comma 2); c) “Il credito di imposta non è rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile nei periodi di imposta successivi (comma 3).
Alla luce del disposto normativo si è, quindi, statuito che “rilevando il credito unicamente ai fini della compensazione con i debiti tributari (appunto in quanto non autonomamente rimborsabile), si desume dal comma 1 della disposizione appena citata che il beneficiario decade dalla suddetta possibilità di fruizione ove non indichi il credito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio. E trattandosi di decadenza direttamente contemplata dalla disciplina dell’istituto, non giova invocare il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale, perché l’emendabilità, finanche con atti rilevanti in sede processuale, non consente di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze, così come affermato, d’altronde, dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 15063 del 2002) all’atto del definitivo riconoscimento del principio anzidetto. La decadenza appare, inoltre, logicamente coerente con la scelta di accordare il beneficio in rapporto all’esercizio fiscale interessato. E l’adempimento dei corrispondenti obblighi dichiarativi si palesa strumentale all’espletamento delle successive congruenti verifiche, a opera dell’amministrazione finanziaria, limitatamente all’afferente periodo d’imposta: la mancata indicazione del credito, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta altrimenti dovuta” (così Cass. n.22673/2014 cit.).
4. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e rispetto ai quali nessun argomento idoneo di segno contrario apporta la memoria depositata dal ricorrente, il primo motivo di ricorso è infondato con assorbimento del secondo.
5. Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
6. Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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